Caso 393 del 01/01/2017
Quando un coniuge può ritirare unilateralmente una procedura di divorzio?
In una sentenza del 17 ottobre 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Se i coniugi domandano lo scioglimento del matrimonio per lo stesso motivo, non possono ritirare la procedura che congiuntamente. La desistenza del coniuge attore (richiedente) può essere ammessa solo se il coniuge convenuto si oppone alla procedura di divorzio o se ha a sua volta inoltrato per il tramite di una domanda riconvenzionale una procedura di divorzio, ma per un altro motivo.
In merito allo scioglimento del matrimonio per divorzio, una domanda riconvenzionale di divorzio può essere concepita solo se la causa invocata dall’attore riconvenzionale è differente.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Il 27 giugno 2011 il marito ha inoltrato una procedura di divorzio invocando il motivo di cui all’art. 114 CC, formulando contestualmente le domande sulle conseguenze accessorie. La moglie con la risposta ha aderito al principio del divorzio, formulando a sua volta le sue richieste sulle conseguenze accessorie.
Il divorzio è stato pronunciato il 19 giugno 2015 sulla base dell’art. 114 CC. Entrambi i coniugi hanno presentato appello contro la decisione. Il marito in sede di appello ha ritirato la procedura di divorzio, con l’intenzione di reintrodurla presso il suo nuovo domicilio. Contro la decisione del Tribunale d’appello, che non ha considerato il ritiro della procedura di divorzio del marito, quest’ultimo ha presentato ricorso al Tribunale federale. Il suo ricorso è stato respinto.
Il Tribunale federale indica che ai sensi dell’art. 292 cpv. 1 CPC la procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni e sono d'accordo di divorziare. Per contro l’art. 292 cpv. 2 CPC prevede che se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.
Nel caso concreto al momento del divorzio i coniugi vivevano separati da oltre due anni, per cui la relativa causa risiede nell’art. 114 CC. Il giudice ha pronunciato il divorzio in base a questa norma in relazione con l’art. 292 cpv. 2 CPC. Il fatto che la moglie con la risposta avesse aderito al divorzio e che dunque le parti erano d’accordo sul principio del divorzio non cambia nulla. La sentenza di divorzio del 19 giugno 2015 non è stata pronunciata solo a seguito della domanda di divorzio del marito, ma anche della moglie.
Il tribunale federale precisa che per pronunciare il divorzio non occorreva che la moglie presentasse a sua volta una domanda riconvenzionale di divorzio. Infatti una domanda riconvenzionale è una domanda con la quale la parte convenuta consegue un proprio obiettivo nella misura in cui viene introdotta una pretesa che non è contenuta nella domanda principale e che poteva essere fatta valere in una procedura indipendente (DTF 123 III 35, consid. 3c). Se i coniugi si ritrovano davanti al giudice per un divorzio e se il motivo alla sua base è lo stesso invocato da entrambi non si è in presenza di una domanda riconvenzionale nel senso appena descritto. Nel caso concreto l’unico motivo di divorzio alla base della domanda di divorzio e all’adesione della controparte è l’art. 114 CC, pertanto non occorreva una domanda riconvenzionale. La desistenza del coniuge attore (richiedente) poteva semmai essere ammessa solo se il coniuge convenuto si fosse opposto alla procedura di divorzio o se ha a sua volta avesse inoltrato per il tramite di una domanda riconvenzionale una procedura di divorzio ma per un altro motivo.
Data modifica: 01/01/2017