Scioglimento della società semplice tra i coniugi – investimenti e plusvalore congiunturale

Caso 339 del 01/09/2014

Come si scioglie una società semplice costituita dai coniugi e come viene suddiviso il ricavato immobiliare e relativo plusvalore del fondo acquistato tramite tale società?

In una sentenza del 22 gennaio 2014, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora il maggior valore congiunturale venga ripartito in proporzione agli apporti, non si devono prendere in considerazione solamente gli apporti utilizzati all’acquisto, ma anche quelli successivi investiti in occasione della trasformazione del fondo. Non è rilevante accertare se il maggior valore congiunturale sia da ricondurre al semplice aumento del prezzo del terreno iniziale o a un’edificazione successiva della casa: non occorre infatti alcun nesso di causalità tra l’investimento effettuato e il maggior valore.

Sentenza TF 5A_656/2013


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio il 28 ottobre 1988 e hanno avuto quattro figli. Il loro regime matrimoniale è quello ordinario della partecipazione agli acquisti.
Durante il matrimonio i coniugi hanno tra l'altro acquistato un immobile in società semplice.
Nel 2010 è stata avviata la procedura di divorzio e i coniugi all'udienza del 10 aprile 2012 hanno concluso un accordo parziale sulle conseguenze accessorie, lasciando quale unico punto controverso la liquidazione del regime matrimoniale. Il 1° maggio 2012 il giudice ha pronunciato il divorzio ex art. 112 CC, regolando le conseguenze accessorie in base agli accordi dei coniugi e decidendo la condanna del marito al pagamento di CHF 16'218.00 a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, sciogliendo inoltre la società semplice con la quale i coniugi avevano acquistato un fondo, decidendo le formalità di vendita e di ripartizione del ricavato.

Non soddisfatto delle decisioni dei giudici di prima e seconda istanza, il marito ha ricorso al Tribunale federale.

I coniugi hanno acquistato, durante il matrimonio, nel 1994, un fondo per il tramite di una società semplice. Nell'ambito dell'accordo parziale concluso all'udienza del 10 aprile 2012 le parti si sono accordate per la vendita del fondo e hanno demandato al giudice la decisione sul riparto del ricavato.

Al momento dello scioglimento della società semplice e del regime matrimoniale a seguito di divorzio occorre procedere in due fasi: prima di tutto si deve liquidare la società semplice e successivamente il relativo risultato va integrato nella liquidazione del regime matrimoniale (cfr. sentenza TF 5A_646/2012 del 15 aprile 2013, consid. 3.4 con riferimenti di dottrina). Se dedotti i debiti sociali, rimborsate ai singoli soci le anticipazioni e le spese, e restituite le quote conferite, resta un avanzo, questo deve ripartirsi fra i soci come guadagno (art. 549 cpv. 2 CO). Il socio, che ha conferito la proprietà di una cosa, non riprende la cosa stessa; gli ha però diritto al prezzo per la quale fu ricevuta; se tale prezzo non sia stato convenzionalmente determinato, egli può pretendere il valore delle cose al tempo in cui vennero conferite (art. 548 CO). In difetto di patto speciale, ogni socio ha una parte uguale nei guadagni e nelle perdite, senza riguardo alla specie e all'ammontare della sua quota (art. 533 CO). Con il riparto del guadagno o della perdita, la liquidazione della società semplice è considerata terminata.
Il risultato della liquidazione della società semplice va in seguito considerato nella liquidazione del regime matrimoniale.

Il ricorrente lamenta del fatto che i giudici cantonali abbiano suddiviso il maggior valore congiunturale avuto dal fondo non solo in proporzione all'acquisto iniziale, ma anche in base all'investimento successivo.
Orbene, il ricorrente ha investito nell'acquisto immobiliare CHF 150'00.00 di beni propri e CHF 18'000.00 di acquisti. Successivamente ha investito altri CHF 175'360.00 di suoi acquisti. Egli ritiene che il riparto del plusvalore congiunturale debba dunque avvenire nella misura dell'89.28% a favore dei suoi beni propri (CHF 150'000.00) e del 10.72% a favore ei suoi acquisti iniziali (CHF 18'000.00), senza contare gli ulteriori CHF 175'360.00 di suoi acquisti.

Tale tesi non è stata condivisa dai giudici. A livello di regime matrimoniale un fondo è da vedere nel suo insieme, sia dal profilo fattuale sia da quello giuridico. Il plusvalore congiunturale si riferisce dunque all'intero fondo, indipendentemente dal fatto che il plusvalore sia più connesso ad una parte del bene; perciò partecipano al riparto del plusvalore non solo gli investimenti iniziali, ma anche quelli successivi. Può capitare che il terreno sia acquistato con una massa, ad es. beni propri del marito, e la casa successivamente edificata sia finanziata con un'altra massa, ad es. acquisti del marito (cfr. sentenza DTF 132 III 145, consid. 2.2., pag. 149 e segg.): non importa se il plusvalore congiunturale sia dovuto all'aumento di valore del terreno o della casa: non deve esservi alcun rapporto di causalità tra gli investimenti e il plusvalore. E' unicamente determinante che si tratti di un plusvalore congiunturale e non industriale, ritenuto che quest'ultimo ricade per contro in ogni caso negli acquisti ex art. 197 cpv. 2, cifra 1 CC.

Da notare che il Tribunale federale non risparmia alcune critiche il ricorrente, laddove non ha sollevato ad es. la censura sul calcolo del plusvalore per il quale avrebbe potuto far valere l'influsso del fattore tempo relativamente agli investimenti successivi (consid. 3.2).


Data modifica: 01/09/2014

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