Caso 446 del 01/04/2019
Quale è il diritto applicabile ad una richiesta di modifica di una sentenza di divorzio resa sotto il vecchio diritto, in presenza di un successivo accordo privato?
In una sentenza del 31 luglio 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La modifica di una sentenza di divorzio resa sotto il vecchio diritto è retta dal vecchio diritto, fatta salva la riserva relativa alle disposizioni concernenti i figli e alla procedura. Non è rilevante sapere se con una successiva semplice convenzione privata i coniugi volessero fare riferimento al vecchio o al nuovo diritto.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
I coniugi si sono sposati nel 1958 e hanno divorziato nel 1990. Il marito è andato in pensione nel 2001 e il 20 dicembre 2001 gli ex coniugi hanno concluso un accordo privato, senza sottoporlo al Giudice, accordandosi per la riduzione del 33% del contributo alimentare a favore della ex moglie a partire dal 1° gennaio 2002.
Con istanza provvisionale del 28 luglio 2007 l’ex marito ha chiesto la sospensione immediata del contributo alimentare a favore della ex moglie, subordinatamente la sua riduzione, fino a definizione del merito.
In prima e seconda sede la richiesta è stata respinta. Il caso è dunque arrivato al Tribunale federale. Il ricorrente ha censurato che i Giudici cantonali avessero applicato arbitrariamente il diritto in vigore fino al 31.12.1999. Egli ha sostenuto che l’accordo del 2001 era l’unico determinante e pertanto ha preteso che si dovesse presumere che applicabile il diritto applicabile fosse quello nuovo (in vigore dal 01.01.2000).
Il Tribunale federale ha premesso che le condizioni relative alla riduzione o la soppressione del contributo alimentare a favore dell’ex coniuge, di cui all’attuale art. 129 cpv. 1 prima frase CC, corrispondono a quelle del vecchio diritto (art. 153 cpv. 2 vCC; sentenza TF 5C.197/2003, consid. 2.1, del 30 aprile 2004) e pertanto la questione del diritto applicabile potrebbe non essere rilevante.
Nel caso concreto va tuttavia detto che il ricorrente in via principale ha chiesto la sospensione immediata del contributo alimentare a favore della ex coniuge, possibilità questa che non era prevista dal vecchio diritto (DTF 124 III 52, consid. 2a/aa; DTF 118 II 235, consid. 3a; DTF 114 II 295, consid. 1) e pertanto il Tribunale federale ha dovuto chiarire se vi è arbitrio nel rifiuto di applicare il nuovo diritto.
Ai sensi dell’art. 7a cpv. 1 Tit. fin CC il divorzio è retto dal nuovo diritto dal momento dell’entrata in vigore della nuova legge; secondo l’art. 7a cpv. 2, prima frase, CC la nuova legge non ha effetto retroattivo per i divorzi pronunciati sotto il vecchio diritto. La modifica di una sentenza di divorzio resa sotto il vecchio diritto è pertanto retta dal vecchio diritto, fatta salva la riserva relativa alle disposizioni concernenti i figli e alla procedura (cf. sentenza TF 5A_461/2011, consid. 4.1, del 14 ottobre 2011). Le indennità e pensioni ex art. 151 e 152 vCC possono dunque essere modificate giudiziariamente secondo il vecchio diritto, in particolare in base all’art. 153 vCC. La data determinante è quella della pronuncia del divorzio.
Nel caso concreto l’alimento litigioso è quello che ha fatto oggetto dell’accordo privato di fine 2001, vale a dire dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto. Si è trattata di una semplice convenzione privata per la quale non è rilevante determinare se i coniugi volessero fare riferimento al vecchio o al nuovo diritto. Dal momento che il divorzio è stato pronunciato quando era in vigore il vecchio diritto, l’art. 7a cpv. 3 Tit. fin CC non lascia alcun margine di manovra quanto al diritto applicabile alla modifica che oggi il ricorrente richiede davanti al Giudice, dato che la modifica di una sentenza di divorzio resa sotto il vecchio diritto è retta dal vecchio diritto.
Pertanto i Giudici cantonali non hanno commesso alcun arbitrio nell’applicare il vecchio diritto.
Data modifica: 01/04/2019