Sentenza quale titolo di rigetto dell’opposizione per gli alimenti del figlio maggiorenne

Caso 427 del 01/06/2018

Una decisione giudiziaria può essere un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli alimenti a favore del figlio maggiorenne?

In una sentenza del 1° marzo 2018 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Una sentenza che prevede il pagamento di un contributo alimentare costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione se contempla l’ammontare e la durata dell’obbligo di mantenimento. Il fatto di subordinare l’obbligo di pagamento ad una condizione risolutiva impedisce il rigetto se l’escusso prova mediante documenti l’adempimento della condizione.

Sentenza TF 5A_204/2017 (DTF 144 III 193)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La ragazza è nata nel 1995 ed è figlia di due genitori non coniugati. La sentenza contemplante l’obbligo alimentare prevede che la madre le debba versare un contributo alimentare retroattivo dal 3 febbraio 2010 pari a CHF 3’773.35 mensili fino alla maggiore età. La decisione prevede altresì che se al momento della maggiore età la figlia fosse ancora in formazione l’obbligo alimentare sarebbe perdurato fino al termine della stessa, riservato quando si potrà pretendere da lei che si mantenga con il proprio reddito (art. 276 cpv. 3 CC).

A seguito del mancato pagamento del dovuto, la ragazza ha fatto spiccare nei confronti della madre un precetto esecutivo, verso cui quest’ultima ha interposto opposizione. A livello cantonale i giudici hanno rigettato l’opposizione solo per il periodo del mantenimento prima della maggiore età della figlia, mentre il Tribunale federale ha accolto il ricorso della ragazza che chiedeva di rigettare l’opposizione anche per il periodo dopo la sua maggiore età.

Ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Per un contributo di mantenimento a favore di un figlio dopo la maggiore età, la decisione, per costituire un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, deve indicare l’ammontare e la durata dell’obbligo di mantenimento. A contrario, il Giudice del rigetto deve mantenere l’opposizione  se la volontà del Giudice del merito al proposito non è sufficientemente chiara.

Nel caso concreto i Giudici di Losanna hanno indicato che dalla decisione di merito si evince chiaramente che il contributo alimentare di CHF 3’773.35 mensili sarebbe durato anche dopo la maggiore età e che deve doveva versato fino al termine della formazione della ragazza. D’altra parte non è contestato che la ragazza sia ancora in formazione. In merito alla condizione risolutiva, non spetta alla figlia dimostrare di non essere in grado di poter sovvenire al proprio mantenimento, bensì l’esigenza della prova documentale si riferisce alle eccezioni che possono essere sollevate in caso di rigetto dell’opposizione e pertanto è colui che ha interposto opposizione che deve portarle le prove documentali (art. 82 cpv. 1 LEF). Pertanto una decisione che contempla una condizione risolutoria costituisce di principio un titolo di rigetto, a meno che l’escusso provi mediante documenti l’adempimento della condizione.

Il ricorso della ragazza è quindi stato accolto.


Data modifica: 16/07/2018

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