Sentenze di divorzio straniere – regolamentazione sulla previdenza

Caso 121 del 13/02/2005

Quale è il valore di sentenze straniere in merito alla suddivisione della previdenza professionale in caso di divorzio?

In una sentenza dell’11 marzo 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Regolamentazioni estere sulla previdenza possono unicamente essere riconosciute se la sentenza straniera non esplica effetti di natura differente e considerevolmente più estesi della corrispondente sentenza svizzera (cosiddetta ripresa controllata degli effetti). Corrispondentemente, una regolamentazione estera della previdenza riconosciuta in Svizzera è vincolante per un istituto di previdenza svizzero unicamente se questo ha, nella procedura di divorzio estera – analogamente a quanto previsto dall’art. 141 cpv. 1 CC -, rilasciato una conferma dell’attuabilità della regolamentazione ivi stabilita. Se ciò non è avvenuto, il tribunale estero non può far altro che stabilire il principio e la proporzione della divisione, mentre il calcolo delle prestazioni è da effettuarsi dal tribunale competente in Svizzera secondo l’art. 73 LPP combinato con l’art. 25a LFLP.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


La fattispecie si riferisce ad una sentenza di divorzio resa negli USA, dove viene indicato che per la cassa pensioni viene operata una divisione a metà (50% della prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio). Non è stata richiesta alla cassa pensioni, con sede in Svizzera (essendovi il marito affiliato facendo parte del corpo diplomatico svizzero) l'attuabilità della regolamentazione.
Non essendo stata chiesta alla cassa pensioni svizzera l'attuabilità della regolamentazione (d'altra parte non è stato indicato un importo, ma solo una ripartizione percentuale) la medesima si è rifiutata di dar seguito alla richiesta di accredito pensionistico.
La decisione estera per aver valore in Svizzera deve essere riconosciuta e a tal fine non deve essere contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP). Non si potrà dunque pretendere il riconoscimento di sentenze straniere che prevedono ad es. la suddivisione della cassa pensione ad una data posteriore al divorzio o il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (salvo nei casi previsti dall'art. 5 LFLP).
Secondo l'art. 141 cpv. 1 CC allorché i coniugi si sono accordati sulla divisione delle prestazioni d'uscita e sulle relative modalità d'esecuzione e producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire, la convenzione omologata dal giudice vincola pure gli istituti di previdenza professionale; se i coniugi non producono al giudice una tale attestazione dell'istituto previdenziale (poco importa il motivo), la decisione non può essere opposta a quest'ultimo, per cui la causa va trasferita al giudice competente ai sensi dell'art. 25a LFLP/art. 73 cpv. 1 LPP (in Ticino il Tribunale delle assicurazioni sociali).
Tale procedura vale evidentemente anche per una decisione straniera, che deve in ogni caso essere preventivamente riconosciuta e così esplicherà i medesimi effetti di una sentenza svizzera.

* Sentenza pubblicata in DTF 130 III 336 (riassunta in francese in SJ 27/2004, pag. 413)


Data modifica: 13/02/2005

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