Separazione dei beni e attribuzione di un bene in comproprietà in caso di divorzio

Caso 422 del 16/03/2018

In caso di divorzio in regime di separazione dei beni è possibile attribuire un bene in comproprietà ad un solo coniuge?

in una sentenza del 15 maggio 2017 il Tribunale federale Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell’ambito dello scioglimento della comproprietà un bene patrimoniale può essere attribuito al coniuge che provi di avere un interesse preponderante. La giurisprudenza sviluppata con riferimento all’art. 205 cpv. 2 CC va applicata per analogia. L’attribuzione di un bene immobile a un coniuge può avvenire unicamente se questo coniuge è in grado di compensare interamente l’altro e assumere la totalità dei debiti. Qualora ciò non sia possibile per il coniuge che richiede l’attribuzione, gli interessi dell’altro coniuge vanno tutelati e il bene immobile va venduto.

Sentenza TF 5A_24/2017 (FamPra 4/2017, N. 54, pag. 1087 e segg.)


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1997 e lo stesso anno hanno adottato il regime della separazione dei beni. Essi sono comproprietari di una villa in ragione di 1/2 ciascuno acquistata nel 2002 per CHF 830’000.00, oltre CHF 35’596.35 di spese notarili, gravata di una cartella ipotecaria per CHF 576’000.00. L’immobile è stato finanziato, oltre che dal debito ipotecario, da CHF 50’100.00 provenienti da un conto di risparmio della moglie e CHF 262’850.00 di fondi propri del marito, che comprendono tra l’altro CHF 52’000.00 derivanti dalla di lui cassa pensioni e CHF 10’850.00 del suo terzo pilastro. Dalla separazione del 2008 il marito occupa l’abitazione. La perizia giudiziaria ha stimato in CHF 1’168’000.00 il valore venale del fondo e in CHF 3’050.00 mensili di valore locativo.
Con sentenza di divorzio del 27 ottobre 2015 il primo Giudice ha attribuito al marito l’intera proprietà della villa ed ordinato di conseguenza il cambio di intestazione a Registro Fondiario, condannando il marito a versare alla moglie l’importo di CHF 201’301.70 quale saldo dell’operazione immobiliare, nonché la ripresa individuale del debito ipotecario, svincolando così la moglie da tale responsabilità.
La vertenza è arrivata fino al Tribunale federale.

Lo scioglimento della comproprietà è retto dalle normative ordinarie degli art. 650 CC e art. 651 CC, a cui occorre aggiungere per la modalità di divisione l’art. 251 CC dal momento in cui l’oggetto è in comproprietà tra i coniugi in regime di separazione dei beni. Se i coniugi non si accordano sul modo della divisione, il Giudice ordina la divisione in natura o la vendita agli incanti pubblici o tra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), oppure ancora può attribuire il bene interamente al coniuge che giustifica un interesse preponderante, a condizione di essere in grado di poter saldare le pretese dell’altro coniuge (art. 251 CC). L’esistenza di un interesse preponderante e la possibilità di indennizzare l’altro coniuge sono condizioni cumulative (sentenza TF 5A_478/2016, consid. 6.1.2, del 10 marzo 2017; sentenza TF 5A_283/2011, consid. 2.3, del 29 agosto 2011 e sentenza TF 2C.325/2001, consid.4., del 4 marzo 2002). La giurisprudenza sviluppata per l’art. 205 cpv. 2 CC va applicata per analogia. Occorre che il coniuge richiedente dimostri un legame particolarmente stretto con l’oggetto, indipendentemente dai motivi. L’interesse preponderante consiste ad es. nel fatto che il coniuge richiedente ha preso parte in modo decisivo all’acquisto del fondo, che manifesti per il medesimo un interesse particolare, che il bene sia stato portato da un coniuge nel matrimonio o se si tratta di un bene dell’azienda per cui lavora (DTF 119 II 197, consid. 2; sentenza 5A_478/2016 sopra citata; sentenza 5A_557/2015, consid. 3.2, del 1° febbraio 2016; sentenza TF 5A_600/2010, consid. 4.1 5, del 5 gennaio 2011; sentenza TF 5A_679/2007, consid. 3.1, del 13 ottobre 2008; sentenza TF 5C.171/2006, consid. 7.1, del 13 dicembre 2006). Il Giudice deve ponderare gli interessi in gioco (art. 4 CC). L’attribuzione dell’intera proprietà ad un coniuge non dove porre l’altro in una situazione meno buona rispetto alla situazione in cui il bene immobile fosse stato diviso fisicamente o la vendita all’asta (sentenza 5A_478/2016 sopra citata; sentenza 5A_54/2011, consid. 2.4.2, del 23 maggio 2011). Il Giudice può di conseguenza attribuire il bene ad un coniuge solo contro piena indennità dell’altro, basata sul valore venale del fondo (DTF 138 III 150, consid. 5.1.2; sentenza TF 5A_478/2016 sopra citata; sentenza TF 5A_54/2011, consid. 2.4.2, del 23 maggio 2011: sentenza TF 5A_600/2010 sopra citata; sentenza TF 5C.325/2001, consid. 4, del 4 marzo 2002). La controprestazione a favore dell’altro coniuge può avvenire per una parte con la ripresa esclusiva del debito ipotecario contratto a suo tempo in modo solidale: tale assunzione di debito esige il consenso del creditore ipotecario (art. 176 CO, sentenza TF 600/2010 sopra citata, con riferimenti). Il diritto ad essere indennizzato pienamente è superiore rispetto alla condizione dell’interesse preponderante. In assenza dell’accertamento del fatto che il coniuge che pretende l’intestazione esclusiva del bene sia in grado di indennizzare pienamente l’altro coniuge e svincolarlo dal debito ipotecario, i Giudici cantonali non avrebbero dovuto ritenere la possibilità per il marito di rilevare detta abitazione. Se un coniuge fallisce nel dimostrare l’esistenza di un legame specifico con il bene e la sua possibilità di indennizzare totalmente l’altro coniuge, la divisione va pronunciata ai sensi delle norme ordinarie ex art. 651 cpv. 2 CC (DTF 119 II 197, consid. 2 e riferimenti citati; sentenza TF 5A_600/2010, consid. 5., sopra citata).
Nel caso concreto, ritenuto che il riparto in natura non si giustifica, occorre determinare se la vendita debba procedere nella forma dell’asta pubblica o tra le parti. Nella misura in cui emerge dagli atti che solamente il resistente desidera mantenere la proprietà dell’immobile e che la ricorrente desidera ricavare l’utile più elevato possibile occorre prevedere di ordinare alle parti di mettere in vendita ai pubblici incanti il fondo.
La ricorrente chiede che il ricavato netto sia ripartito nella misura di metà tra i comproprietari, dopo aver rimborsato, segnatamente, i debiti ipotecari, il versamento anticipato della LPP e i fondi propri nella misura di CHF 50’100.00 per quanto la riguarda e nella misura di CHF 210’850.00 per la controparte, ciò che risulta conforme alla giurisprudenza (cfr. sentenza TF 5A_417/2012, consid. 4.3.1, del 15 agosto 2012; sentenza TF 5A_600/2010 sopra citata).


Data modifica: 16/03/2018

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