Separazione dei beni nell’ambito di misure di protezione dell’unione coniugale

Caso 52 del 31/01/2002

Nell'ambito della procedura di misure di protezione dell'unione coniugale, a quali condizioni il Giudice pronuncerà anche la separazione dei beni?

In una sentenza del 01 settembre 2000* l'Obergericht di Soletta ha stabilito quanto segue:

Se la procedura di misure di protezione dell'unione coniugale sembra essere inoltrata essenzialmente allo scopo di attendere la scadenza del termine di 4 anni previsto all'art. 114 CC per poter chiedere il divorzio in modo unilaterale, le esigenze che permettono di ottenere dal Giudice la separazione dei beni devono essere meno severe che non nei casi ordinari di protezione dell'unione coniugale.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nell'ambito del diritto di famiglia esistono essenzialmente tre procedure che permettono la regolamentazione della vita separata; la meno incisiva è quella relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale, mentre quella più importante è la procedura di divorzio; tra le due si situa la separazione coniugale.
Quando era in vigore il vecchio diritto le misure di protezione dell'unione coniugale erano piuttosto rare in Ticino ed erano utilizzate soprattutto proprio per quei casi in cui i coniugi vedevano la necessità di separarsi per qualche tempo, senza escludere una futura riconciliazione.
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto e l'esigenza posta dalla legge di poter ottenere il divorzio prima della scadenza dei quattro anni solo con il consenso dell'altro coniuge (salvo i casi gravi e rari previsti dall'art. 125 CC), molte procedure di diritto di famiglia iniziano con un'istanza di protezione dell'unione coniugale, per poi in un secondo tempo i coniugi scegliere di comune accordo la procedura di divorzio, con accordo parziale o completo.
Le procedure di separazione coniugale sono divenute per contro piuttosto rare.
Le misure di protezione dell'unione coniugale sono quindi divenute più frequenti e hanno acquisito tutto il loro valore soprattutto in quei casi in cui per qualsiasi motivo uno dei coniugi si oppone al divorzio.
Nella procedura di protezione dell'unione coniugale, senza l'accordo dei coniugi, il regime matrimoniale di regola non viene sciolto; infatti secondo l'art. 176 cpv. 1 cifra 3 CC ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi ordina la separazione dei beni se le circostanze la giustificano. Inoltre, secondo l'art. 185 CC, Ad istanza di un coniuge, il giudice pronuncia la separazione dei beni se vi è grave motivo. Vi è grave motivo segnatamente se: l’altro coniuge è oberato o la sua quota di beni comuni è pignorata; l’altro coniuge mette in pericolo gli interessi dell’istante o della comunione; l’altro coniuge rifiuta senza giusto motivo il consenso richiesto per disporre di beni comuni; l’altro coniuge rifiuta di informare l’istante sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti o sui beni comuni; l’altro coniuge è durevolmente incapace di discernimento.
Se da un lato le condizioni per permettere la pronuncia della separazione dei beni per l'art. 176 cpv. 1 cifra 3 CC sono certo meno rigide di quelle dell'art. 185 CC, si vede subito che la separazione dei beni nell'ambito della protezione dell'unione coniugale è tutt'altro che automatica.
Si tratta soprattutto di capire se gli interessi contrapposti delle parti fanno propendere per una soluzione (separazione dei beni) o per l'altra (mantenimento del regime in vigore).
Per sapere se la separazione dei beni sia giustificata, il coniuge richiedente deve dimostrare di avere un interesse alla sua pronuncia e d'altro canto l'altro coniuge - che si oppone - deve dimostrare di avere un interesse al mantenimento del regime in vigore fino a quel momento. Si tratta dunque di ponderare gli interessi contrapposti secondo il principio della proporzionalità, tenendo anche in considerazione il motivo che ha spinto i coniugi ad avviare una procedura di protezione dell'unione coniugale. Se il motivo è quello di trascorrere un periodo di separazione, con l'intento futuro di riconciliarsi, le condizioni per poter esigere la pronuncia della separazione dei beni devono essere più severe rispetto al caso in cui la procedura è stata avviata per regolamentare la vita separata e vi è un coniuge che si oppone al divorzio, vale a dire ci si trova in una situazione dove le misure di protezione dell'unione coniugale sono prese per il periodo transitorio tra la separazione dei coniugi e il divorzio (quattro anni). In quest'ultimo caso - secondo l'Obegericht di Soletta e anche secondo lo scrivente - le esigenze poste alla base per la pronuncia della separazione dei beni devono essere meno severe. A mio giudizio anche in questi casi è comunque necessario che il giudice esiga la dimostrazione di un interesse legittimo di una certa importanza, proprio per non svuotare di significato gli art. art. 176 cpv. 1 cifra 3 e 185 CC.

* Sentenza pubblicata in SJZ 97 (2001), N. 24.
Sul tema cfr. anche ZR 2004, 3 (ObG ZH 4.2.2003; AJP 5/2004, pag. 597). Cfr. inoltre sentenza 24.02.2005 dell’Obergericht del Canton Zurigo (FamPra.ch 2/2005, N. 45, pag. 308, con nota di Dr. Daniel Steck, in FamPra.ch 2/2005, pag. 311); cfr. anche sentenza del 20.09.2005 dell’Obergericht del Canton Zurigo (FamPra.ch 1/2006, N. 5, pag. 128)

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).

Il Tribunale federale non sembra voler attenuare le condizioni per ottenere la pronuncia della separazione dei beni nell’ambito delle misure a protezione dell’unione coniugale: La prescrizione della separazione dei beni rappresenta un’ingerenza grave nel regime dei beni e non può essere prescritta alla leggera. L’assenza di prospettive di ricongiungimento dei coniugi non è un motivo sufficiente; sono piuttosto necessarie ulteriori circostanze orientate al catalogo dell’art. 175 CC, dove il criterio della messa in pericolo degli interessi economici è in primo piano: cfr. sentenza TF 5A_945/2014.


Data modifica: 31/01/2002

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