Separazione dei beni, rendita e divisione della sostanza a scopo previdenziale – aspettative ereditarie

Caso 208 del 04/01/2009

La sostanza accumulata durante il matrimonio può essere suddivisa a scopi previdenziali in caso di divorzio qualora tra i coniugi sia in essere il regime della separazione dei beni? Il Giudice può prevedere una rendita a scopi previdenziali?

In una sentenza del 23 aprile 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Qualora il coniuge debitore del contributo di mantenimento non sia affiliato a un istituto previdenziale, il fatto che i mezzi previdenziali accumulati privatamente non possano essere divisi quale conseguenza della convenzione della separazione dei beni può essere compensato con una liquidazione in capitale che si fondi sugli art. 125 CC o art. 126 cpv. 2 CC. Oltre alla liquidazione in capitale, in aggiunta può essere riconosciuta una rendita. L'ammontare del contributo di mantenimento viene determinato tenendo conto, tra le altre cose, del patrimonio dei coniugi. Particolarmente allorquando il patrimonio è stato risparmiato allo scopo della previdenza per la vecchiaia, si giustifica un suo consumo.
Aspettative ereditarie del debitore del contributo alimentare non vanno comunque considerate.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso-084 sono state commentate parte delle questioni qui trattate (in particolare la divisione del patrimonio qualora il marito non disponga di un secondo pilastro e tra i coniugi sia in essere il regime della separazione dei beni).
Nel caso qui commentato il Tribunale federale ha precisato che in caso di divorzio il contributo alimentare a favore del coniuge più debole finanziariamente deve prendere in considerazione, tra i vari criteri previsti dall'art. 125 cpv. 2 CC, il reddito e il patrimonio dei coniugi (art. 125 cpv. 2 cifra 5 CC). A seconda della funzione e della composizione della sostanza si può pretendere da entrambi i coniugi che la sostanza sia intaccata. In particolare, se la sostanza è stata accumulata a scopo previdenziale si giustifica pretendere che sia intaccata qualora ciò sia necessario per assicurare il mantenimento dei coniugi dopo il loro pensionamento. Ciò non sarà tuttavia il caso qualora i beni che costituiscono la sostanza non siano realizzabili facilmente, se sono stati acquisiti per successione o se sono stati investiti nell'abitazione coniugale. Per il principio dell'uguaglianza tra i coniugi, si pretende che un coniuge intacchi la propria sostanza solo se anche l'altro farà altrettanto (a meno che non ne disponga - cfr. DTF 129 III 7, consid. 3.1.2 e riferimenti).
Il Giudice può prevedere che il contributo alimentare sia aumentato o ridotto a scadenze determinate tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della situazione economica delle parti. Tuttavia le aspettative ereditarie del coniuge creditore alimentare, anche se molto importanti, non vanno prese in considerazione nell'ambito della commisurazione del contributo alimentare ex art. 125 CC; tali aspettative, qualora si realizzassero, possono semmai dare la possibilità di chiedere la modifica della sentenza di divorzio secondo l'art. 129 cpv. 1 CC (cfr. sentenza TF 5C.84/2006 del 29 settembre 2006, consid. 5.2; cfr. anche caso-154 e sentenza del Tribunale federale ivi citata).

* Sentenza non pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, ma reperibile su internet: 5A_664/2007.

Nella sentenza 5A_14/2008 del 28 maggio 2008 il Tribunale federale ha precisato che anche per la sostanza può essere preso in considerazione un reddito ipotetico (riprendendo la sentenza pubblicata in DTF 117 II 16, consid. 1b). Di principio dopo il pensionamento si può pretendere che la sostanza sia consumata, ma a certe condizioni e salvo eccezioni (citate ad es. nella sentenza DTF 129 III 7 consid. 3.1.2 e DTF 129 III 257, consid. 3.5). Inoltre se siamo in presenza di soli redditi da capitale (non svolgendo i coniugi, nel caso concreto, alcuna attività lavorativa) per il calcolo del contributo di mantenimento si deve verificare se si possa pretendere che il coniuge debitore alimentare consumi la propria sostanza per garantire al coniuge creditore la copertura del suo fabbisogno minimo allargato (cfr. anche FamPra.ch, 1/2009, N. 12, pag. 206).


Data modifica: 04/01/2009

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