Somma a libera disposizione ex art. 164 CC

Caso 137 del 30/10/2005

Dal momento che è pendente una procedura di divorzio, un coniuge può far valere verso l’altro il versamento di una somma a libera disposizione ex art. 164 CC?

In una sentenza del 19 maggio 2005*, il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Il diritto di avere dal coniuge una somma a libera disposizione giusta l’art. 164 cpv. 1 CC rientra nel “debito mantenimento” di un coniuge e la pretesa può essere fatta valere nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, ma solo per l’anno precedente l’istanza e per il futuro, fino alla pronuncia del divorzio.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Secondo l'art. 164 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente; tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.
Tale pretesa si applica per tutta la durata del matrimonio e non decade né in caso di sospensione della comunione domestica, né in caso di pronuncia della separazione (DTF 114 II 301, in particolare pag. 306, consid. 4a, dove si ritrovano i presupposti legali alla base della pretesa di una congrua indennità).
Nell'ambito della procedura di divorzio la pretesa, che trae fondamento dal debito mantenimento di un coniuge, va affrontata nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, siccome al momento del divorzio vanno liquidati tutti i rapporti di dare e avere tra le parti.
Una pretesa ex art. 164 CC nell'ambito di una procedura di divorzio può tuttavia essere fatta valere solo a partire dall'anno precedente l'istanza e per i futuro (art. 137 cpv. 2 CC ultima frase, con rinvio all'art. 173 cpv. 3 CC; DTF 115 II 201, in particolare pag. 205, consid. 4a).
Nell'ambito del calcolo di tale somma occorre tener presente i presupposti legali tra cui in particolare il principio secondo cui lo stanziamento di una somma a libera disposizione presuppone che il reddito del debitore non sia già interamente destinato al mantenimento della famiglia (cfr. ancora DTF 114 II 301, in particolare pag. 306, consid. 4a).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2005.60


Data modifica: 30/10/2005

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