Stralcio dal ruolo di una causa in cui una parte non compare personalmente.

Caso 510 del 16/01/2022

Se in una causa di diritto di famiglia una parte non compare personalmente ed in sua vece si presenta il suo legale, il giudice può stralciare dal ruolo la causa, laddove lo aveva precedentemente comminato?

In una sentenza del 25 novembre 2021 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi di persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell’art. 234 cpv. 2 CPC è inadeguato, dato che la presenza dei legali impedisce di considerare la procedura senza interesse. Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti in materia di apprezzamento delle prove e a livello di spese.

Sentenza I CCA 11.2021.68/69/73


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati il 28 giugno 2004 e dal loro matrimonio è nato un figlio nel 2011. La moglie ha inoltrato una procedura a tutela dell’unione coniugale. Durante la procedura i coniugi hanno trovato un accordo che è stato oggetto di un decreto cautelare, ritenuto che nel frattempo occorreva ancora procedere all’ascolto del figlio. Le parti hanno poi chiesto di annullare l’udienza in seguito ordinata dal giudice, dichiarando di aver raggiunto l’accordo secondo cui l’assetto cautelare doveva essere confermato nel merito. L’indomani, al momento dell’udienza, sono comparsi solo i legali delle parti, spiegando al giudice che le parti non erano presenti personalmente siccome era stato nel frattempo raggiunto un accordo completo. Il giudice, che aveva ordinato esplicitamente la presenza personale delle parti, con comminatoria di stralcio, constatando l’assenza personale delle parti all’udienza che i legali avevano voluto si tenesse comunque, ha stralciato la causa dal ruolo “in quanto priva d’oggetto”.

La moglie è insorta contro tale decisione al Tribunale d’appello.

L’art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non compaia ad un dibattimento, l’udienza si tiene ugualmente alla sola presenza della parte comparsa e l’art. 234 cpv. 2 CPC soggiunge che qualora al dibattimento non compaia ingiustificatamente nemmeno l’altra parte “la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d’oggetto”. La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche per le procedure sommarie (art. 219 CPC).

Nell’ambito delle procedure di misure a tutela dell’unione coniugale, così come nelle procedure di divorzio, la comparizione personale delle parti è prevista dalla legge (art. 273 cpv. 2 CPC e art. 278 CPC). Se una parte obbligata a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata, ma in aula si presenta il suo avvocato, la dottrina minoritaria ritiene che si debba considerare quella parte come non comparsa, mentre la maggioranza degli autori ritiene che ove l’avvocato si presenti in aula, la parte rimasta assente ingiustificata non vada reputata non comparsa.

Sta di fatto che, pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi di persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell’art. 234 cpv. 2 CPC è ritenuto unanimemente inadeguato, dato che la presenza dei legali impedisce di considerare la procedura senza interesse e pertanto l’udienza deve aver luogo ugualmente. Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti in materia di apprezzamento delle prove e a livello di spese: a tal proposito il Tribunale d’appello rimanda all’opinione dottrinale di Willisegger, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. N. 20 ad art. 234 CPC, secondo cui se una parte non si presenta all'udienza, gli è ad es. preclusa la possibilità di invocare nuovi fatti o prove, dato che devono essere immediatamente addotti (art. 229 cpv. 1 CPC) oppure lo devono essere nei primi minuti del dibattimento (art. 229 cpv. 2 CPC). Con ciò perde anche la possibilità di mutare l’azione (art. 230 CPC). Se la parte non si presenta ad un’udienza di assunzione delle prove, perde il diritto di porre domande supplementari al testimone, al perito o alla controparte (art. 173 CPC, art. 187 cpv. 4 CPC, art. 191/192 CPC). Inoltre, vi sono altre conseguenze che derivano dall’ "obbligo di cooperazione" e dalla libera valutazione delle prove (art. 160 CPC in combinato disposto con l'art. 157 CPC). La mancata comparizione è generalmente valutata a svantaggio della parte assente; una parte che impedisce o ostacola colposamente la possibilità di assumere prove su una circostanza rilevante può portare alla conseguenza di un’inversione dell'onere della prova; la parte assente può dover sostenere le spese processuali inutili (art. 108 CPC). Vi possono poi anche essere sanzioni per una mancata disciplina della parte assente (art. 128 CPC). La mancata comparizione all'udienza finale significa una rinuncia al diritto di prendere posizione sulle prove e sul merito.

Nel caso concreto il giudice avrebbe dovuto indire una nuova udienza, ordinando alle parti di comparire di persona, eventualmente sotto comminatoria di una sanzione disciplinare in caso di disobbedienza (art. 128 cpv. 3 CPC). Egli non poteva per contro stralciare al procedura dal ruolo in presenza di un avvocato né, tanto meno, di due avvocati.

Infine, va anche detto che nel diritto di famiglia non è lecito stralciare dal ruolo una causa se lo stralcio non è conforme al bene di un figlio minorenne, al cui proposito si applica il principio inquisitorio illimitato, di modo che il giudice deve esaminare d’ufficio i fatti senza vincolo alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC) e nel caso concreto la procedura riguarda anche il contributo alimentare per il figlio minorenne dei coniugi.

Il decreto di stralcio è stato dunque annullato dal Tribunale d’appello e gli atti rinviati al primo giudice affinché riconvochi le parti e tenga il dibattimento.


Data modifica: 25/02/2022

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