Tabelle di Zurigo – adattamenti alle poste concrete

Caso 388 del 16/10/2016

Se si calcolano le spese effettive di un figlio, si possono aggiungere anche le poste forfetarie delle tabelle di Zurigo?

in una sentenza del 16 agosto 2016 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nella misura in cui l’autorità giudiziaria cantonale ha considerato le spese effettive relative agli “altri costi” in relazione al mantenimento del figlio minorenne, risulta arbitrario considerare anche l’importo forfetario di CHF 870.00 mensili per i medesimi costi.

Sentenza TF 5A_40/2016
 


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1995 e hanno avuto due figli, uno nato nel medesimo anno (e oggi maggiorenne) e l’altra nel 1998. La separazione è intervenuta nel marzo 2000 e da questo momento il marito ha versato alla moglie un contributo alimentare complessivo di CHF 6’500.00 mensili.
Il 24 luglio 2014 la moglie ha inoltrato una procedura di divorzio unilaterale, con delle richieste supercautelari e cautelari, chiedendo segnatamente  degli alimenti per complessivi CHF 14’000.00 mensili. Il Tribunale di prima istanza ha fissato gli alimenti in via cautelare in CHF 5’200.00 mensili, mentre la successiva decisione cautelare del Tribunale d’appello, a seguito del ricorso della moglie, ha aumentato gli alimenti a CHF 7’400.00 mensili. Il metodo di calcolo utilizzato è stato basato sul dispendio.
Il marito ha ricorso al Tribunale federale contro tale decisione cautelare, chiedendone la riduzione a CHF 6’250.00 mensili.

Il Tribunale federale rammenta innanzi tutto che le Tabelle di Zurigo possono costituire un punto di partenza per calcolare il contributo alimentare a favore dei figli minorenni. Dato che danno delle informazioni sui costi statistici medi, occorre affinarle tenuto conto dei bisogni specifici del figlio, così come pure del tenore di vita e la capacità contributiva dei genitori (DTF 116 II 110, consid. 3a; sentenza TF 5A_621/2013 del 20 novembre 2014, consid. 4.2.1 non pubblicato in DTF 141 III 53).

Nel caso concreto il costo calcolato dall’autorità giudiziaria cantonale si basa sui bisogni effettivi del figlio, salvo per la posta “costi diversi e vestiario”, per la quale sono stati considerati CHF 140.00 per “vestiti” e CHF 870.00 per “costi diversi”, poste figuranti nelle tabelle di Zurigo (cfr. tabelle di Zurigo, ed. 2013, 2014 e 2015).

Le tabelle di Zurigo dividono i bisogni dei figli in 5 categorie: “cibo”, “vestiario”, “locazione”, “altri costi” e “cura ed educazione”. La posta “altri costi” comprende le spese di trasporto, l’igiene personale, la salute, la pratica di attività sportive, la parte del figlio alle spese dell’economia domestica (elettricità, telefono, radio e televisione, prodotti per le pulizie e altri piccoli acquisti che servono per l’economia domestica), le assicurazioni, la partecipazione alle spese mediche e dentistiche, le spese legate all’istruzione, alla cultura, ai divertimenti, così come pure alle vacanze e l’argent de poche (cfr. Empfehlung zur bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2e ed. 2007, pag. 11).

Nella misura in cui l’autorità giudiziaria cantonale ha considerato le spese effettive relative agli “altri costi” in relazione al mantenimento del figlio minorenne, risulta arbitrario considerare anche l’importo forfetario di CHF 870.00 mensili per i medesimi costi (sentenza TF 5A_751/2008 del 31 marzo 2009, consid. 6 e riferimenti). Infatti nel caso concreto i Giudici cantonali hanno tenuto conto, erroneamente e in modo arbitrario, sia della cifra forfetaria di CHF 870.00, sia (in aggiunta) di alcune spese già calcolate per la figlia e la madre (spese dell’economia domestica, vacanze, equitazione), sia di altre concernenti unicamente la figlia (trasporto, telefonino, scuola, danza, medico, osteopatia, assicurazioni).

In conclusione il Tribunale federale ha indicato di essere in possesso degli elementi necessari per riformare la decisione impugnata. Tenuto conto dei redditi della moglie (pari a CHF 3’052.50mensili) e delle spese effettive di moglie e figlia (CHF 9’552.85, vale a dire CHF 10’422.85 - CHF 870.00), il contributo alimentare complessivo per moglie e figlia è stato ridotto a CHF 6’500.00 mensili.

Cfr. sul tema anche caso-74 e caso-157.

Il Tribunale federale nella sentenza oggetto del presente caso coglie l’occasione di rammentare che di principio i costi legati all’esercizio delle relazioni personali sono a carico del genitore avente diritto (sentenza TF 5A_679/2011 del 10 aprile 2012, consid. 7.3).


Data modifica: 06/09/2021

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