“Testamento genitoriale”: indicazioni di affidamento dei figli in caso di decesso del detentore dell’autorità parentale

Caso 244 del 15/07/2010

Quale è il diritto di un genitore detentore dell’autorità parentale di decidere sull’affidamento dei propri figli minorenni in caso di suo decesso?

 

In una sentenza del 14 settembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

In caso di decesso del genitore detentore dell’autorità parentale, l’autorità tutoria deve trasferisce al padre l’autorità parentale o nominare un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del minore. Può tener conto dei desideri espressi dai genitori o dai parenti prossimi, senza che vi sia tuttavia alcun diritto ad essere nominato quale tutore.

 

Sentenza TF 5A_439/2009 del 14.09.2009


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Nel caso concreto siamo in presenza di genitori che non erano coniugati e alla madre spettava l'autorità parentale esclusiva sulla figlia (art. 298 cpv. 1 CC). A seguito di un incidente la madre è deceduta; a quel momento la figlia aveva tre anni. Nei suoi atti è stato rinvenuto uno scritto indicante che in caso di suo decesso la custodia della figlia avrebbe dovuto essere conferita a sua sorella (zia materna della bambina). L'autorità tutoria ha tuttavia deciso la nomina di un curatore con l'obiettivo di valutare a chi affidare la custodia futura della bambina. Per finire, dopo le necessarie indagini, l'autorità tutoria ha deciso che la figlia dovesse essere data in custodia al padre, con il contestuale esercizio dell'autorità parentale.

Nel caso concreto la zia si è prevalsa di uno scritto della madre della bambina, sua sorella, indicante che in caso di suo decesso la figlia dovesse esserle affidata.

Ai sensi dell'art. 298 cpv. 2 CC al momento del decesso della madre l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
L'art. 380 CC prevede che se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore l’autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente idoneo. Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano (art. 381 CC).
Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di ribadire che i parenti non hanno un diritto ad essere designati tutori né ai sensi dell'art. 380 CC, ne ai sensi dell'art. 381 CC (DTF 118 Ia 229, consid. 2., pag. 230 e segg.; DTF 117 Ia 506, pag. 507; DTF 107 II 504, consid. 3, pag. 506 e segg., DTF 107 Ia 343, consid. 2, pag. 344 e segg.; sentenza TF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 2.2).
Nella sentenza pubblicata in DTF 117 Ia 504 (507) il Tribunale federale ha indicato che ai sensi dell'art. 380 CC esiste un diritto di preferenza, ma ciò non significa che il parente ha un diritto ad essere nominato tutore. Questo diritto preferenziale non è a garanzia degli interessi del parente, bensì del minore, rispettivamente di interesse pubblico, dato che il legislatore è partito dalla presunzione confutabile che un parente sia più indicato ad essere nominato quale tutore. Lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 381 CC.

Orbene, un parente non ha un diritto di essere nominato quale tutore secondo gli art. 380 CC e art. 381 CC e non può dunque dedurne una legittimazione a ricorrere in base a queste norme. Nel caso concreto la zia della bambina non ha dimostrato che per lei la situazione fosse differente e non può neppure dedurre una una legittimazione a ricorrere dall'art. 298 cpv. 2 CC.

Sul tema del "testamento genitoriale" cfr. anche P. Meier, Le sort de l'enfant après le décès du parent titulaire des droits parentaux, en particulier le testament parental, RDT 2001, pag. 61 e segg.


Data modifica: 15/07/2010

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