Caso 156 del 04/09/2006
Entro quale termine occorre sporgere querela penale nel caso in cui il contributo di mantenimento non fosse regolarmente pagato dal debitore degli alimenti?
In una sentenza del 14 dicembre 2005* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
La trascuranza degli obblighi di mantenimento costituisce un reato permanente. Di conseguenza il termine per sporgere querela – analogamente al termine di prescrizione (art. 71 lett. c CP) – inizia a decorrere solo dal momento dell’ultima inadempienza colpevole.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
L'argomento relativo alla trascuranza degli obblighi alimentari è stato trattato anche nel caso-067.
Secondo l'art. 217 CP chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni (in Ticino ad es. dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona).
Essendo un reato punito su querela di parte, per far si che la querela penale sia tempestiva occorre rispettare il termine di 3 mesi previsto dall'art. 29 CP. Dato che gli alimenti sono pagati, di regola, mensilmente, occorre chiarire da quando decorre il termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP.
Se da un lato il reato previsto all'art. 217 CP si ritiene consumato dal momento in cui il debitore degli alimenti (o dei sussidi) ha intenzionalmente omesso di fornire tale prestazione ai sensi del diritto di famiglia, dall'altro la situazione di illiceità si protrae fintanto che il debitore degli alimenti non ricomincia (o comincia) a pagare quelli dovuti o che, senza sua colpa, risulta impossibilitato a pagarli, sempre che l'avente diritto conosca o potesse conoscere tali circostanze.
Dunque il termine di prescrizione dell'azione penale (in analogia quindi relativamente a quello per la presentazione della querela penale) comincia a decorrere dal momento in cui l'agire colpevole cessa (art. 71 let. c CP).
Da notare che la sentenza in questione tratta anche della questione relativa alla complicità per la trascuranza degli obblighi di mantenimento (condizioni e termine di prescrizione) nel caso in cui un datore di lavoro, contrariamente a quanto giudiziariamente fissato in sede civile, omette di trattenere dal salario di un suo impiegato la parte spettante alla moglie di quest'ultimo a titolo di contributo alimentare.
* Sentenza pubblicata sulla raccolta ufficiale: DTF 132 IV 49.
Data modifica: 04/09/2006