Trascuranza degli obblighi di mantenimento – possibilità economica effettiva del coniuge debitore

Caso 331 del 16/04/2014

Quando il coniuge che non adempie l'obbligo alimentare deciso dal giudice civile può essere punito penalmente per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento se versa in difficoltà economiche?

In una sentenza del 29 luglio 2013 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Si può rimproverare all'autore di avere violato il suo obbligo alimentare solo se aveava i mezzi per adempierlo o avrebbe potuto averli.

Sentenza TF 6B_455/2013.


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Con decisione del 31 maggio 2012 l'ex marito è stato ritenuto colpevole del reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CP, siccome per il periodo da novembre 2008 a settembre 2011 non avea versato alla ex moglie alimenti per CHF 7'500.00 mensili.

L'art. 217 cpv. 1 CP prevede che chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il giudice penale è vincolato dal contributo alimentare stabilito dal giudice civile (DTF 106 IV 36; sentenza TF 6B_264/2011 del 19 luglio 2011, consid. 2.1.3). Per contro il fatto di sapere quali siano i mezzi finanziari che potrebbe avere il debitore all'alimento deve essere deciso dal giudice penale: egli deve stabilire concretamente la situazione finanziaria del debitore, rispettivamente quella che avrebbe potuto avere facendo gli sforzi che possono essere da lui ragionevolmente pretesi.
Da un punto di vista oggettivo, l'obbligo alimentare è violato quando il debitore non versa integralmente e tempestivamente il contributo alimentare che deve in virtù del diritto di famiglia. Per contro si può rimproverare all'autore di avere violato il suo obbligo alimentare solo se aveva i mezzi per adempierlo o avrebbe potuto averli (ad es. se non ha i mezzi per pagare, ma non coglie le occasioni di guadagno che gli vengono offerte e che avrebbe potuto accettare).
Nel caso concreto la pena è stata di 120 aliquote giornliere di CHF 1'000.00.

Da notare che nella sentenza TF 6B_573/2013 del 1° ottobre 2013 il Tribunale federale ha ricordato che per poter valutare i mezzi finanziari a disposizione del debitore alimentare, il giudice penale deve agire per analogia con la determinazione del minimo esistenziale ai sensi dell'art. 93 LEF. Se lo stipendio del debitore è variabile ed è a volte al di sotto del minimo esistenziale, ciò implica la possibilità di compensare la differenza di quanto non pagato con le eccedenze degli altri periodi. Si può dunque considerare che il debitore ha avuto i mezzi per adempiere al proprio obbligo alimentare solo se l'importo disponibile non serva a coprire il minimo esistenziale dei mesi precedenti.

Nella sentenza TF 6B_608/2014 del 6 gennaio 2015 il Tribunale federale ha affrontato la conseguenza della deduzione dai contributi alimentari degli interessi ipotecari, dei costi della scuola, dell’assicurazione cassa malati e di altre diverse spese relative al minore mediante pagamento direttamente al terzo, ma non autorizzato dal beneficiario dell’alimento. Punibilità di chi esegue il pagamento in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal giudice civile (DTF 106 IV 36). Nel caso concreto punibilità per il fatto che né il giudice civile, né la parte beneficiaria hanno acconsentito alla compensazione (salvo per il pagamento degli interessi ipotecari).


Data modifica: 16/04/2014

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