Validità di un accordo alimentare non omologato dal Giudice – modifica e intervento successivo del Giudice

Caso 356 del 15/05/2015

E' valido un accordo tra coniugi, per sé e per i figli minorenni, seppur non omologato dal Giudice?

In una sentenza del 25 febbraio 2015 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

L'accordo tra i coniugi in occasione della separazione di fatto sui contributi di mantenimento provvisori per moglie e figlio è riconosciuto valido anche senza approvazione del Giudice quantunque comprendesse anche il mantenimento del figlio minorenne. Analogamente un'intesa raggiunta dai coniugi sull'assetto provvisionale nell'ambito di una causa di divorzio è considerata valida anche senza ratifica del Giudice, per lo meno nella misura in cui non metta a repentaglio il bene di figli minorenni. L'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente, postulandone l'omologazione. Inoltre il coniuge che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso.

Sentenza I CCA 11.2013.9 = RTiD II-2015, 8c


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono uniti in matrimonio nel 1993; dalla loro unione è nato un figlio nel 1994. I coniugi si sono separati nel 2003. Dalla data della separazione il marito ha versato di sua iniziativa, d'intesa con la moglie, un contributo alimentare di CHF 2'850.00 mensili per quest'ultima e uno di CHF 1'350.00 mensili per il figlio.
Nel 2007 i coniugi hanno inoltrato presso la Pretura competente un'istanza di divorzio con accordo parziale.
Nel 2011 l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto alla moglie una rendita intera. A seguito di ciò il marito in data 23 gennaio 2012 si è rivolto al Pretore chiedendo in via cautelare la riduzione dei contributi alimentari per moglie e figlio retroattivamente dal 2007. Il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e confermato i contributi alimentari per moglie e figlio precedentemente stabiliti per accordo diretto tra le parti. Il marito ha impugnato il decreto cautelare (e anche la sentenza di divorzio nel frattempo emanata, merito di cui non ci occuperemo nel presente caso).

Il Tribunale d'appello ha ritenuto pacifico che le parti hanno concordato in occasione della separazione di fatto i contributi di mantenimento provvisori per moglie e figlio. Un simile accordo è stato riconosciuto valido anche senza approvazione del Giudice quantunque comprendesse anche il mantenimento del figlio minorenne. Analogamente, del resto, un'intesa raggiunta dai coniugi sull'assetto provvisionale nell'ambito di una causa di divorzio è considerata valida anche senza ratifica del Giudice, per lo meno nella misura in cui non metta a repentaglio il bene di figli minorenni (cfr. RTiD II-2008, sentenza 22c, pag. 647; sentenza I CCA 11.2008.63, consid. 10, del 26 febbraio 2010).
Il Tribunale d'appello precisa comunque che l'esistenza di un accordo non omologato sull'assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente, postulandone l'omologazione, ciò che permette di ottenere un titolo esecutivo per il rigetto definitivo dell'opposizione.
Inoltre il coniuge che desidera un'altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull'assetto litigioso. Il Giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand'anche non siano mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede per contro per modificare misure a protezione dell'unione coniugale o provvedimenti cautelari (cfr. RTiD I-2005, N. 49c, pag. 767; I CCA 11.2009.72, consid. 5, del 20 dicembre 2012). In tal caso il contributo di mantenimento è fissato solo per il futuro e non anche per l'anno precedente l'istanza. Un contributo di mantenimento previsto in una convenzione fra i coniugi vincola dunque le parti sin dalla sua firma, anche senza l'approvazione del Giudice, pur soggiacendo all'art. 27 CC in materia di protezione della personalità. Così, per principio, una modifica dell'accordo può intervenire solo per errori o vizi del consenso oppure in virtù della clausola rebus sic stantibus, applicabile anche agli obblighi di mantenimento (DTF 122 III 98, consid. 3a).

Periodo 2007 - 22.01.2012
Nel caso concreto l'appellante non ha invocato né un vizio del consenso, né gli estremi di un errore, né la clausola rebus sic stantibus. Ha chiesto sin dall'inizio al Pretore di statuire in via cautelare nella causa di divorzio e quindi il Giudice è stato chiamato così a decidere sui contributi provvisionali tenendo conto di quelle che erano - come detto - le basi dell'accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo. Circa i cambiamenti intervenuti nel frattempo risulta la decisione dell'assicurazione invalidità con la quale la moglie è stata messa a beneficio di una rendita completa sin dal 2007 e con essa prevista anche una rendita completiva per il figlio.
Orbene, l'ottenimento di tale rendita costituisce un mutamento straordinario, imprevisto, durevole e indipendente dalla volontà delle parti al momento in cui si sono accordate sull'assetto alimentare relativo alla vita separata. Tuttavia l'appellante non ha invocato né un vizio del consenso, né l'errore, né la clausola rebus sic stantibus e non ha preteso che in seguito all'ottenimento della rendita AI da parte della moglie si sia venuto a creare uno squilibrio tale da rendere l'esecuzione dell'accordo contraria alle regole della buona fede (DTF 135 III 9, consid. 2.4; DTF 128 III 432, consid. 3c; DTF 127 III 304, consid. 5b). Egli non ha lamentato in particolare, che il versamento del contributo alimentare fosse divenuto per lui insopportabile o che il suo fabbisogno minimo non fosse più garantito. Detto ciò non vi sarebbero motivi per giustificare l'accoglimento dell'appello, se non che i coniugi avevano però pattuito che "in caso di decisione di prestazioni AI erogate alla moglie i contributi da parte del marito sarebbero stati ridotti", per cui il Pretore doveva prendere in considerazione - come per contro non ha fatto - tale volontà delle parti. Se poi è vero che non è dato sapere come fosse stato fissato allora il contributo alimentare a favore della moglie (e del figlio), non consta però, né la moglie lo ha preteso, che la stessa abbia formulato condizioni o riserve, in particolare sul tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica.
Il Tribunale d'appello è giunto alla conclusione che in origine i coniugi si sono semplicemente intesi sul contributo alimentare e che la moglie si è accomodata di tale importo. Quindi, la moglie non può rimettere in discussione la cifra in seguito, tanto meno (anche per lei) in difetto di nuove circostanze e senza invocare alcun errore o vizio del consenso. Il Tribunale d'appello ha anche escluso l'applicabilità del calcolo delle eccedenze, escludendo altresì che si potesse ridiscutere con effetto retroattivo l'entità degli alimenti pattuiti.

Visto quanto precede il Tribunale d'appello ha accolto (invero parzialmente) il ricorso del marito, indicando che è legittimo dedurre dal contributo di mantenimento muliebre precedentemente pattuito dai coniugi l'ammontare della rendita AI percepita dalla moglie a partire dalla sua erogazione (2007).

Per quanto riguarda il figlio, il Tribunale d'appello ha per contro ricordato l'applicabilità del principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413, in alto) e quindi ha ritenuto doveroso verificare l'adeguatezza del contributo di mantenimento pattuito dai genitori dopo la separazione. Per calcolare il relativo ammontare ha fatto, come di consueto, riferimento alle tabelle di Zurigo e ha tolto l'assegno famigliare (DTF 137 III 64, consid. 4.2.3 e 4.3.2) nonché l'ammontare della rendita completiva AI (art. 285 cpv. 2 CC e art. 285 cpv. 2 bis CC; sentenza TF 5A_207/2009 del 21 ottobre 2009, con rinvii). Il contributo alimentare versato dal padre è stato ritenuto inadeguato e quindi adeguato.

Periodo dal 23.01.2012
La situazione dopo il 23 gennaio 2012, quando il marito ha chiesto al Pretore di fissare gli alimenti per moglie e figlio in via cautelare, è diversa. Come già indicato, se vi è disaccordo sugli accordi presi internamente, entrambi i coniugi possono rivolgersi al Giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio perché sia regolato l'assetto della vita separata e ciò senza alcuna necessità di dover giustificare una modifica delle circostanze.
Come già indicato, nulla si sa sugli elementi di reddito e di fabbisogno in base ai quali è stato fissato il contributo di mantenimento in quell'accordo. Se manca qualsiasi dato, non rimane altro che far capo al metodo adottato dal Tribunale d'appello per determinare di regola i contributi alimentari in costanza di matrimonio, vale a dire il calcolo delle eccedenze. Quindi i Giudici del Tribunale d'appello hanno preso le cifre sulle entrate e uscite dei coniugi e in base al calcolo delle eccedenze hanno stabilito, dalla data di introduzione dell'istanza cautelare, i contributi alimentari, giungendo alla conclusione che, nel caso concreto, quanto stabilito dal Pretore fosse corretto.


Data modifica: 27/11/2020

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