Validità di un accordo stipulato in via cautelare in ambito di misure a protezione (tutela) dell’unione coniugale

Caso 493 del 16/04/2021

E’ indispensabile l’omologazione del giudice di un accordo stipulato in via cautelare in ambito di misure a protezione (tutela) dell’unione coniugale? A quali condizioni è possibile impugnarlo?

In una sentenza del 6 novembre 2020 il Tribunale d’appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Un accordo stipulato in via cautelare dai coniugi sui contributi di mantenimento dovuti dal marito a moglie e figli nell’ambito di una protezione dell’unione coniugale secondo la dottrina maggioritaria necessita dell’omologazione del giudice almeno in presenza di figli minorenni. Una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell’art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio.

Sentenza I CCA 11.2020.110


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


Qui di seguito il riassunto dei fatti e del diritto.
I coniugi sono sposati a il 28 luglio 2011. Dal matrimonio sono nati due figli, rispettivamente il 18 giugno 2013 ed il 30 aprile 2015. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2019, quando la moglie ha lasciato con i figli l'abitazione coniugale. Il 22 aprile 2020 la moglie ha adito il Pretore con un'istanza a protezione (tutela) dell'unione coniugale. Al dibattimento del 13 agosto 2020 le parti hanno tenuto davanti al Pretore una discussione nel corso della quale hanno siglato un accordo cautelare. In coda all'udienza il Pretore ha comunicato alle parti che, prima di omologare la convenzione, occorreva sentire il figlio maggiore. Nel frattempo, quello stesso 13 agosto 2020, il primo giudice ha omologato l'accordo in via cautelare. Contro l'omologazione appena citata il marito è insorto al Tribunale d’appello con un ricorso del 21 agosto 2020 per ottenere la riforma del decreto cautelare.

Il Pretore ha omologato un accordo stipulato in via cautelare dai coniugi sui contributi di mantenimento dovuti dal marito a moglie e figli nell'ambito di una protezione dell'unione coniugale. Una simile convenzione è ammissibile (cfr. DTF 142 III 519, consid. 2.5). L'omologazione del giudice è indispensabile secondo la dottrina maggioritaria (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC), come pure secondo l'orientamento della Prima Camera Civile del Tribunale d’appello di Lugano (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c), almeno in presenza di figli minorenni, per quanto vi sia anche chi sostiene l'opinione contraria (Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.).
Comunque sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al giudice di approvare l'intesa (I CCA 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2 con riferimenti).
Posto ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio. La violazione dell'art. 279 cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è raggiunto) e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (I CCA 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2 con riferimenti). Alla base della convenzione, in effetti, sta pur sempre un'intesa (I CCA 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 4).
Il giudice si limita ad assicurarsi, prima di omologare una convenzione sugli effetti della vita separata, che i coniugi abbiano concluso l'accordo di loro “libera volontà e dopo matura riflessione” (art. 279 cpv. 1 CPC). Incombe al coniuge che invoca un vizio della volontà recare la prova di quanto afferma (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 6a con rinvii). Quanto all'accertamento della matura riflessione, esso consiste nel sincerarsi che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b).

Nel caso concreto il ricorso è stato respinto, siccome il marito non ha portato la prova delle censure da lui sollevate.


Data modifica: 16/04/2021

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