Verosimiglianza del cambiamento durevole del reddito in un caso in cui un coniuge avvia un’attività lucrativa indipendente

Caso 424 del 16/04/2018

Se durante la procedura di divorzio un coniuge cessa l’attività lavorativa dipendente e ne inizia una da indipendente può chiedere una modifica dell’assetto alimentare?

In una sentenza dell’8 novembre 2017 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Dal momento in cui il cambiamento di reddito avviene a seguito della modifica dell’attività lavorativa da dipendente ad indipendente, per poter legittimamente chiedere una modifica dell’assetto alimentare occorre adempiere determinate condizioni; il Tribunale federale le elenca.

DTF 143 III 617


Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni


I coniugi si sono sposati nel 2000, hanno avuto due figli e si sono separati dopo qualche anno. Nell’ambito di una procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, con decisione del 6 ottobre 2011, i figli sono stati affidati alla madre. Il marito è stato condannato a pagare alla moglie un contributo alimentare nella misura di CHF 4’300.00 mensili, importo basato su un suo reddito, da attività dipendente presso una grossa azienda che si occupa di diritti immateriali, di CHF 14’450.00 mensili netti. il 31 luglio 2013 è stata avviata la procedura di divorzio. A fine ottobre 2014 il marito è stato licenziato e dopo la ricerca infruttuosa di altri posti di lavoro ha iniziato un’attività indipendente. Il 17 settembre 2015 il marito ha inoltrato una procedura di modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale. In prima sede il contributo alimentare a favore della moglie è stato ridotto, con una clausola di partecipazione ai risultati aziendali, mentre in sede di appello l’alimento è stato riportato a CHF 4’300.00 mensili. Il marito ha dunque ricorso al Tribunale federale.

Se cambiano le condizioni, le misure a protezione dell’unione coniugale possono essere modificate (cfr. per le condizioni caso 288; v. anche sentenza TF 5A_136/2014, consid. 3.2, del 5 novembre 2014; DTF 141 III 376, consid. 3.3.1; sentenza TF 5A_235/2016, consid. 3.1, del 15 agosto 2016). 

Una modifica degli alimenti può tra l’altro essere richiesta se il cambiamento è “duraturo”, ciò che di regola può sussiste dopo quattro mesi di disoccupazione (sentenza TF 5A_138/2015, consid. 4.1.1., del 1° aprile 2015; sentenza TF 5A_972/2015, consid. 5.2, del 22 marzo 2016; per la modifica di una sentenza di divorzio cfr. sentenza TF 5A_78/2014, consid. 4.2, del 25 giugno 2014; sentenza TF 5A_352/2010, consid. 4.3, del 29 ottobre 2010). La giurisprudenza si basa sulle normative in materia di disoccupazione.

Dal momento in cui il cambiamento avviene a seguito della modifica dell’attività lavorativa da dipendente ad indipendente, per poter legittimamente chiedere una modifica dell’assetto alimentare occorre valutare i seguenti punti:

  1. se, nonostante una formale lettera di licenziamento, il dipendente abbia deciso liberamente o addirittura abbia avuto l’intento di creare un danno (cfr. DTF 143 III 233, consid. 3 e caso 410). Anche quando il licenziamento non è stato voluto dal dipendente, occorre verificare se quest’ultimo ha fatto tutto il possibile per trovare un’altra attività equivalente con un reddito pari a quello conseguito sino a quel momento (cfr. sentenza TF 5A_782/2016, consid. 5.3, del 31 maggio 2017; sentenza TF 5A_299/2012, consid. 3.5, del 21 giugno 2012);
  2. successivamente si devono valutare le prove del reddito relativo alla nuova attività indipendente. Occorre disporre per lo meno di un bilancio intermedio che copra un lasso di tempo di svariati mesi e valutare le operazioni contabili che possono nascondere dei risparmi o dei redditi nascosti (sentenza 5P.307/2006, conidi. 2.3, del 25 agosto 2006; sentenza TF 5A_280/2015, consid. 4.2.3, del 27 novembre 2015), oppure verificare se sussistano indizi tali che lascino intendere che il risultato aziendale non sia corretto, ad es. alla luce dei prelevamenti privati (sentenza TF 5A_246/2009, consid. 3, del 22 marzo 2010; sentenza 5A_72/2012, consid. 4.2, del 12 aprile 2012). La correttezza del bilancio intermedio può essere valutata in base alle statistiche sui redditi di strutture analoghe (DTF 128 III 4, consid. 4c/bb-cc);
  3. infine si dovrà considerare che per ottenere un pieno reddito dell’attività indipendente occorrerà attendere due o tre anni (sentenza TF 5A_75/2007, consid. 3.2, del 25 maggio 2007), ciò che non contraddice il concetto di “modifica duratura” delle entrate, bensì considera la sua misura. Si può ad es. prevedere una clausola di adattamento (nel caso concreto infatti i Giudici di prima istanza avevano previsto una clausola - ritenuta legittima dal Tribunale federale - secondo cui il marito doveva rendere noto alla moglie il bilancio e l’utile ogni anno entro fine maggio e versare alla medesima una determinata eccedenza che avesse superato un certo utile netto). Clausole che fanno rinascere o fanno riaumentare il contributo alimentare sono infatti legittime nelle cause di modifica (sentenza TF 5C.84/2005, consid. 2.3., del 21 giugno 2005, concernente una modifica della sentenza di divorzio). L’eventuale tentativo di mascherare dei miglioramenti dei risultati e di sottrarsi alla riserva di un adeguamento non rimangono senza tutela, dato che i contributi alimentari nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale o in procedure cautelari possono essere modificati senza restrizioni, così come pure in caso di mantenimento post divorzio (art. 129 cpv. 3 CC), con un aumento successivo (DTF 138 III 97, consid. 2.3.1).

Il ricorso del marito è stato così accolto e l’incarto ritornato all’autorità cantonale per un nuovo giudizio.


Data modifica: 16/04/2018

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