Sentenza I CCA 2.2.2000 nella causa 11.98.149 R. c. DL X. (RDAT II-2000 n. 70 pag. 260)

Pubblicazione: BOA N. 21, maggio 2001


Tutele – sostituzione del tutore per inimicizia con il pupillo – Art. 384, 420, 443 cpv. 1 CC


Non vanno poste esigenze troppo elevate sulla capacità di discernimento del pupillo, qualora questi intenda esercitare diritti inerenti alla personalità o contestare decisioni del tutore, rispettivamente della Delegazione tutoria.
In procedure relative a diritti strettamente legati alla personalità l’interessato ha il diritto di farsi assistere da un legale.
La totale mancanza di collaborazione tra il tutore e il pupillo, manifestatasi con l’assenza di contatti, le divergenze inconciliabili sulla scelta del lavoro e del luogo di residenza del pupillo, il rifiuto del tutore di pagare le prestazioni di medici in favore del pupillo e di consentire a quest’ultimo di consultare gli atti tutori assistito da un legale di sua fiducia, giustificano la sostituzione del tutore.
La Delegazione tutoria, autorità giudicante nei ricorsi promossi dal pupillo contro le decisioni del tutore (art. 420 cpv. 1 CC), non è parte in lite sulla dimissione del tutore e non ha pertanto la legittimazione a ricorrere contro la decisione dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele.

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