Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)
Protezione del figlio – competenza per territorio dell’autorità tutoria
Competenza per territorio nel caso in cui l’autorità parentale sul figlio competa alla madre, il figlio sia affidato in custodia al padre e ogni genitore abbia un domicilio proprio.
I CCA 5.8.2008 N. 11.2008.89
Riassunto dei fatti:
X. (5 luglio 1994) e Y. (23 dicembre 1995) sono figli di W. e Z., sposatisi con solo rito religioso. In seguito alla separazione dei genitori, nel dicembre del 2002, i figli sono rimasti con la madre. In seguito a una decisione del 9 aprile 2003 l’autorità tutoria ha affidato i figli al padre. Accertato che il 15 giugno 2003 questi aveva trasferito il domicilio da R. a B., l’autorità tutoria di R. ha deciso di trasferire il caso all’autorità tutoria di B. Contro tale decisione il padre è insorto l’8 ottobre 2007 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso. Il padre ha appellato tale decisione, chiedendone l’annullamento.
Dai considerandi:
3. La competenza delle autorità tutorie chiamate a emanare misure a protezione del figlio, tra cui si annovera l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC) non è regolata dalla legge sul foro (art. 1 cpv. 2 lett. a LForo). Tali misure «sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio» (art. 315 cpv. 1 CC). «Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio» (art. 315 cpv. 2 CC). Se il figlio cambia domicilio, le misure protettrici vanno trasferite all’autorità tutoria del nuovo domicilio, sempre che ciò sia conforme al bene di lui (Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela del settembre 2002, in: RDT 57/2002 pag. 230 n. 2.2.3.2). Il domicilio del figlio è disciplinato dall’art. 25 cpv. 1 CC (FF 1974 II 89 in alto; BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 17 ad art. 315/315a/ 315b): quello del figlio sotto l’autorità parentale corrisponde dunque al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; «negli altri casi è determinante il luogo di dimora».
4. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che qualora un figlio sia soggetto all’autorità parentale di uno solo dei genitori, il suo domicilio si trova al domicilio del genitore che detiene l’autorità parentale, a prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305). Il criterio subordinato del luogo di residenza si applica solo nel caso in cui nessun altro criterio legale consenta di decidere fra il domicilio di genitori che dispongono entrambi di un diritto equivalente. Nella fattispecie è pacifico che l’autorità parentale sui figli compete alla madre ed è altrettanto pacifico che il padre detiene solo la custodia. I due figli hanno conservato pertanto il domicilio a R. della madre, sebbene vivano a B. con il padre. Ciò posto, già a un primo esame l’appello del padre si rivela provvisto di buon diritto.
[…]
6. Soggiunge l’Autorità di vigilanza che in concreto la curatela educativa andrebbe trasferita alla Commissione tutoria regionale del domicilio del padre a prescindere dal domicilio dei figli, poiché altrimenti «si avrebbe una situazione davvero poco soddisfacente, essendo coinvolta un’autorità territorialmente discosta rispetto ai minori». Se non che, come detto, in materia di protezione del figlio l’art. 315 cpv. 1 CC dichiara competente l’autorità tutoria al luogo del domicilio del minorenne. La competenza – alternativa – dell’autorità tutoria al luogo di dimora entra in considerazione solo se il figlio vive presso genitori affilianti (art. 300 CC) o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo. In concreto i figli non vivono presso genitori affilianti né fuori della comunione domestica dei genitori. Al contrario: sono affidati al padre, seppure sprovvisto di autorità parentale. Tanto meno la Commissione tutoria regionale al domicilio del padre è chiamata a intervenire d’urgenza, dandosi pericolo nel ritardo. Il dettato dell’art. 315 cpv. 2 CC non legittima dunque, in concreto, la competenza – alternativa – dell’autorità tutoria al luogo di dimora dei figli.
7. L’interpretazione estensiva dell’art. 315 cpv. 2 CC applicata dall’Autorità di vigilanza non consta per altro trovare conforto in dottrina, nessun autore risultando propugnare la competenza (alternativa) dell’autorità tutoria al luogo di dimora del minorenne nel caso in cui il figlio sia affidato a un genitore privo di autorità parentale (cfr. HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 222 n. 27.59; STETTLER, Droit de la filiation, vol. II, 3a edizione, pag. 200 n. 353; BREITSCHMID in: Basler Kommentar, op. cit., n. 20 art. 315/315a/315b). Al contrario: in caso di conflitto negativo di competenza fra autorità tutorie il Tribunale federale interpreta l’art. 315 cpv. 2 CC nel senso che abilitata a ordinare e gestire misure a protezione del figlio è l’autorità del domicilio del minorenne, seppure l’autorità al luogo di dimora abituale possa apparire più idonea perché meglio a conoscenza della situazione (DTF 129 I 421 consid. 2). Mal si comprende perché nella fattispecie si dovrebbe seguire un orientamento diverso.