Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)
Misure provvisionali in pendenza di divorzio – blocco degli averi bancari
Il blocco cautelare di averi bancari in garanzia di pretese avanzate da un coniuge a norma dell’art. 124 cpv. 1 CC rientra fra le misure provvisionali che il giudice può ordinare in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CC.
I CCA 3.7.2009 N. 11.2006.82
5. Il Pretore ha ancorato il decreto cautelare agli art. 124, 137 e 178 CC. L’appellante sostiene per contro che il provvedimento è stato ordinato in applicazione dell’art. 178 CC, cui rinvia l’art. 137 cpv. 2 CC. Ancora in appello la moglie invoca da parte sua l’art. 124 cpv. 2 CC, che consente al giudice di obbligare il debitore a garantire l’indennità dovuta in applicazione dell’art. 124 cpv. 1 CC se le circostanze ciò giustificano. Ora, l’art. 124 cpv. 2 CC riguarda il merito, ovvero la sentenza di divorzio, non le misure provvisionali, che sono disciplinate dall’art. 137 cpv. 2 CC. Quanto all’art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia alle misure provvisionali nelle cause di stato (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), esso prevede che, ove appaia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro. L’istante non è tenuto a recare la prova di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda «le appropriate misure conservative» (art. 178 cpv. 2 CC), le quali devono rispettare in ogni modo un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata in: FamPra.ch 2003 pag. 920).
Le «misure conservative» dell’art. 178 cpv. 2 CC mirano alla salvaguardia di tutte le pretese finanziarie derivanti dal matrimonio, da quelle inerenti agli effetti del matrimonio in generale a quelle sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (HASENBÖHLER/OPEL in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 178; VETTERLI in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 1 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 ad art. 178 CC; BRÄM in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 14 ad art. 178 CC). Esulano dalle previsioni della norma, invece, le pretese derivanti da relazioni contrattuali estranee al matrimonio, ovvero da rapporti giuridici che potrebbero instaurarsi anche fra persone non coniugate (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 736; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, op. cit., n. 7c ad art. 178 CC). Sottratte all’applicazione dell’art. 178 cpv. 2 CC sono altresì le aspettative di mantenimento dopo il divorzio, destinate a sorgere solo dopo lo scioglimento del matrimonio (HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 7 ad art. 178 CC).
L’indennità dovuta all’altro coniuge nel caso in cui non sia (più) possibile suddividere le prestazioni previdenziali accumulate durante il matrimonio (art. 124 CC) è una pretesa che trova fondamento nell’unione coniugale, anche se è dovuta solo dopo lo scioglimento del vincolo. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano motivi per escludere tali aspettative dal campo d’applicazione dell’art. 178 CC. Tanto meno ove si consideri che il giudice delle misure provvisionali in una causa di divorzio può adottare tutti i provvedimenti reputati necessari, seppure non previsti come misure a tutela dell’unione coniugale (GLOOR in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 137 CC). Tra di essi rientrano anche provvedimenti che trovano fondamento nel diritto sostanziale (DTF 123 III 3 consid. 3a), compresi quelli a salvaguardia di averi previdenziali (MICHELI/ NORDMANN/JACCOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 212, n. 997; RIEMER, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht in: SZS 1998 pag. 430 seg.). Ciò posto, un blocco di averi bancari a garanzia di un’indennità fondata sull’art. 124 CC è senz’altro ammissibile come misura provvisionale in pendenza di divorzio.
CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907