19c Art. v153 cpv. 2 CC

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)


Modifica di una rendita vitalizia dovuta dopo il divorzio in virtù della vecchia legge
Il giudice non può limitarsi a ridurre la rendita vitalizia per l’ex coniuge nella stessa misura in cui è diminuito il reddito del debitore; deve verificare altresì che al debitore rimangano mezzi sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo maggiorato del 20%.
I CCA 15.9.2009 N. 11.2009.46


1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull’art. art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell’ex coniuge continua ad applicarsi così l’art. 153 cpv. 2 vCC (LEUENBERGER in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; GEISER in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate, a ragione, sui medesimi principi.

[…]

7. Lamenta l’attore che, dopo avere sopperito alle proprie necessità, il reddito da lui conseguito dopo il pensionamento gli lascia un margine disponibile di appena fr. 258.70 mensili, insufficiente per finanziare la rendita in favore dell’ex moglie. Il Pretore non poteva dunque – egli soggiunge – limitarsi a ridurre il contributo alimentare nella stessa proporzione in cui era diminuito il suo reddito, rinunciando a verificare se gli rimangano mezzi sufficienti per erogare la rendita. La censura non manca di pertinenza. Certo, dandosi un minor reddito dell’obbligato, l’art. 153 cpv. 2 vCC consentiva una riduzione proporzionale della rendita (LÜCHINGER/GEISER in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15 ad art. 153 vCC con rinvio a DTF 108 II 33). Il principio tuttavia non escludeva riduzioni più incisive, il debitore avendo il diritto di conservare l’equivalente del proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; LÜCHINGER/GEISER, op. cit., n. 5 in fine ad art. 152 vCC con richiami; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.1997.25 del 6 maggio 1998, consid. 4). D’altro lato un minor reddito del debitore non giustificava automaticamente una riduzione della rendita. In caso di pensionamento, ad esempio, il minor reddito del debitore poteva risultare compensato da un minor fabbisogno (BÜHLER/SPÜHLER in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 69 ad art. 153 vCC; HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 361 nota 6a). Comunque fosse, nella fattispecie il primo giudice non poteva eludere la questione legata al fabbisogno minimo dell’attore.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

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