40c Art. 339 cpv. 1 CPC; 22 n. 5 CLug; 4 Conv. Aia obb. alim.

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2014 (III. Diritto di famiglia)


Trattenuta di stipendio diretta a un datore di lavoro svizzero in favore di un coniuge domiciliato all’estero
Il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di lavoro è competente per pronunciare una «diffida ai debitori» sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari all’estero, seppure il lavoratore sia anch’egli domiciliato all’estero (conferma della giurisprudenza (consid. 3).
Il giudice svizzero è competente anche per dichiarare esecutiva una diffida emanata all’estero nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera? (consid. 4)
I CCA 13.9.2013 N. 11.2013.22


3.  Il Tribunale di Varese ha ordinato al datore di lavoro del marito, con sede in Svizzera, una trattenuta di stipendio a favore di un coniuge (verosimilmente in forza dell’art. 156 comma 6 del Codice civile italiano). Tale ingiunzione corrisponde, nel diritto svizzero, a una «diffida ai debitori» nel senso dell’art. 177 CC (cui rinvia anche l’art. 276 cpv. 1 CPC relativo ai provvedimenti cautelari nelle cause di separazione e divorzio). Ora, secondo la giurisprudenza più aggiornata la procedura intesa a ottenere un simile provvedimento è una procedura «in materia di esecuzione delle decisioni» a norma dell’art. 22 n. 5 CLug. Il giudice svizzero è competente, quindi, per ordinare a un datore di lavoro svizzero una trattenuta di stipendio a carico di un lavoratore domiciliato in Svizzera quand’anche la decisione che condanna il lavoratore al pagamento di contributi alimentari sia stata presa all’estero (DTF 138 III 18 consid. 7).
Questa Camera si è invero sospinta oltre. Recentemente essa ha avuto modo di precisare, in specie, che nel diritto interno il giudice al domicilio o alla sede svizzera di un datore di lavoro è competente per pronunciare una «diffida ai debitori» sulla base di una decisione estera che condanna un coniuge al versamento di contributi alimentari all’estero, seppure il lavoratore sia anch’egli domiciliato all’estero (art. 339 cpv. 1 lett. b CPC). La Camera si è domandata invero se, prima di emanare una tale diffida, il giudice non debba dichiarare esplicitamente esecutiva in conformità all’art. 38 segg. CLug la decisione estera che condanna al pagamento di contributi alimentari, ma nella fattispecie ha lasciato la questione aperta (RtiD II-2013 pag. 909 n. 49c).

4.  Più delicato è sapere se il giudice svizzero sia competente, oltre che per pronunciare una diffida ai debitori nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera sulla scorta di una sentenza estera che condanna il lavoratore al versamento di contributi alimentari, per dichiarare esecutiva una diffida emanata all’estero, sempre nei confronti di un datore di lavoro con domicilio o sede in Svizzera. Il Tribunale federale si è posto la domanda, ma ha lasciato il quesito irrisolto (DTF 138 III 22 consid. 7.2.3 in fine). Nel 2009 questa Camera aveva affrontato il tema (RtiD II-2010 pag. 686 n. 10c), giungendo alla conclusione – sotto il vecchio Codice di procedura civile ticinese – che il giudice svizzero può riconoscere diffide estere facendo capo alla Convenzione dell’Aia concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), ratificata anche dall’Italia. Simile prassi potrebbe anche essere riesaminata alla luce delle riflessioni contenute in DTF 138 III 12 consid. 5, sebbene tali considerazioni si riferiscano a un’altra Convenzione dell’Aia (quella concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni: RS 0.211.231.01). A tal fine occorrerebbe però che il reclamante contestasse in qualche modo la competenza del giudice svizzero. Tale non è il caso in concreto.

CPC 2008      RS 272
Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC), del 19 dicembre 2008

 

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