RTiD I 2016

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2016 (III. Diritto di famiglia)



Regesti a cura dei giudici della Camera

  • Beni pignorabili – uso dell’automobile – computo dei redditi del genitore affidatario

    Spese relative all’uso dell’autoveicolo giudicate impignorabili in casu per ragioni di salute e per permettere l’esercizio del diritto di visita alla figlia, tuttavia a condizione che il pagamento di tali spese sia dettagliatamente comprovato (consid. 4).          
    Nei casi in cui il giudice civile, al momento in cui ha statuito, non ha già limitato il contributo di mantenimento alla parte dei redditi del genitore debitore che eccede il proprio minimo esistenziale calcolato secondo le regole del diritto esecutivo, ove il creditore contesti l’inclusione di un contributo di mantenimento nel minimo esistenziale dell’escusso, gli organi esecutivi devono verificare se dal profilo del diritto esecutivo il contributo in questione possa, e in quale misura, essere ritenuto indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF (consid. 7.2). Non lo è se i redditi del genitore affidatario bastano a garantire il proprio mantenimento e quello indispensabile del figlio (consid. 7.2/b).

    CEF 13.10.2015 N. 15.2015.16

  • Calcolo del minimo di esistenza – spese di mantenimento per il figliastro

    Il dovere di assistenza del patrigno è sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento dei genitori verso i propri figli. Qualora il patrigno non dimostri che le risorse dei genitori del figliastro sono insufficienti a provvedere al mantenimento di quest’ultimo, viene meno il suo dovere di assistenza sussidiario nei confronti del figliastro previsto dall’art. 278 cpv. 2 CC, sicché non è possibile computare nel minimo d’esistenza del patrigno le spese di mantenimento (ordinarie e/o straordinarie) del figliastro (consid. 6.1-6.2).

     

    CEF 11.5.2015 N. 15.2015.8

  • Curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni – mandato di gestione patrimoniale conferito a una fiduciaria – ammissibilità e alternative

    Il curatore, tenuto alla medesima diligenza del mandatario, deve adempiere personalmente i compiti affidatigli a meno che le circostanze impongano una sostituzione (art. 413 cpv. 1 CC e 398 cpv. 3 CO). Appartiene dunque al curatore la possibilità di concludere un contratto di gestione patrimoniale, che, ricadendo nel campo di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 OABCT e 416 cpv. 1 cifra 5 CC, richiede l’accordo dell’Autorità di protezione. Alternativamente, l’Autorità è competente per nominare un curatore idoneo giusta l’art. 400 cpv. 1 CC.          
    Rifusione di ripetibili da parte dell’Autorità di protezione, soccombente e unica antagonista della parte che ha avuto successo.

     

    CDP 10.9.2015 N. 9.2015.97

  • Curatela di rappresentanza – costi – rapporto di diritto privato

    Natura della decisione che respinge un reclamo per denegata o ritardata giustizia da parte dell’autorità di protezione degli adulti per il mancato pagamento della nota professionale della patrocinatrice di due curatelati (consid. 3).                
    I costi delle misure di protezione degli adulti, e, segnatamente i costi di un rappresentante legale, sono in linea di principio a carico dell’interes­sato; fra quest’ultimo ed il patrocinatore da lui personalmente designato vi è un rapporto di diritto privato (consid. 8).

    TF 9.4.2015 N. 5A_422/2014

  • Iscrizione ad un istituto scolastico avversata da un genitore – negata la competenza dell’Autorità di protezione per l’adozione di misure urgenti di protezione del figlio in pendenza di un’azione di divorzio

    In pendenza di una procedura di divorzio, la competenza per l’emana­zione di provvedimenti a protezione del figlio appartiene al Pretore. Negata, in casu, la competenza attribuita nell’urgenza all’Autorità di protezione dall’art. 315a cpv. 3 CC.

    CDP 13.8.2015 N. 9.2015.132

  • Privazione di custodia parentale e collocamento di minore – trasferimento all’estero

    La partenza dalla Svizzera di una minore tolta alla custodia dei genitori non rende superato il collocamento. L’Autorità di protezione, titolare del diritto di custodia, sarebbe di conseguenza legittimata a chiedere il rientro della minore in applicazione della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (Conv. Aia rap. min.).                     
    Il trasferimento illecito non impedisce tuttavia al minore di acquisire una nuova residenza abituale nello Stato di accoglienza, se il titolare del diritto di custodia non si adopera per farlo rientrare ai sensi della Convenzione.                                  
    In quest’ultimo caso l’Autorità di protezione è comunque tenuta a vegliare a un eventuale ritorno sul suolo elvetico, al fine di mettere in atto a quel momento le misure di protezione ancora necessarie.

     

    CDP 19.10.2015 N. 9.2015.47

  • Modifica del contributo di mantenimento del figlio fissato nella sentenza di divorzio

    Se, contrariamente a quanto pronosticato dal giudice del divorzio, la liquidazione in contanti della prestazione d’uscita non è destinata ad alimentare una nuova forma di previdenza del debitore alimentare nel suo nuovo Stato di residenza, si è in presenza di un fatto nuovo, importante e durevole, tale da giustificare una regolamentazione diversa dell’ob­bli­go contributivo (consid. 4).

    TF 18.5.2015 N. 5A_676/2014

  • Diffida ai debitori

    Legittimazione del datore di lavoro a impugnare una trattenuta di stipendio.

     

    I CCA 31.8.2015 N. 11.2013.61

  • Modifica di sentenza di divorzio – affidamento del figlio

    Criteri per modificare l’affidamento di un figlio già in via cautelare.                                           
    In sede cautelare un figlio va lasciato, per quanto possibile, nel suo ambiente.

    I CCA 8.9.2015 N. 11.2015.15

  • Deduzioni – attività lucrativa dei coniugi – presupposti – reddito dell’attività lucrativa – qualifica del compenso erogato ai genitori affidatari

    Nella misura in cui eccede il rimborso delle spese da loro sostenute per il mantenimento del minore nella loro economia domestica, il compenso erogato ai genitori affidatari costituisce reddito dell’attività lucrativa. Ne consegue che i coniugi che vivono in comunione domestica hanno diritto alla deduzione per attività lucrativa dei coniugi.

     

    CDT 30.7.2015 N. 80.2015.102/103

  • Reddito della sostanza immobiliare – casa in comproprietà fra coniugi – divorzio – attribuzione dell’uso alla moglie – valore locativo imposto in parte come reddito della sostanza e in parte come alimenti in natura          
    Deduzioni sociali – figli a carico – presupposti – coniugi divorziati – genitore che percepisce alimenti – uso dell’appartamento

    In base alla convenzione di divorzio, la moglie ha diritto di abitare, insieme ai figli minorenni, nell’appartamento di cui è comproprietaria insieme all’ex marito. Il valore locativo le è dunque imposto per metà a titolo di suo reddito della sostanza immobiliare e per metà a titolo di alimenti erogati in natura dall’ex coniuge.                                                                                                              
    Per il fatto che alla fine del periodo fiscale era il marito ad abitare la casa con i figli, ai fini del riconoscimento della deduzione sociale per figli a carico si deve ritenere che fosse la moglie a versare alimenti (in natura) al marito. Ne consegue che quest’ultimo aveva diritto alla deduzione in questione, in quanto percepiva alimenti.

    CDT 18.8.2015 N. 80.2013.135/136

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