5c Art. 177 CC

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2016 (III. Diritto di famiglia)


Diffida ai debitori

Legittimazione del datore di lavoro a impugnare una trattenuta di stipendio.

 

I CCA 31.8.2015 N. 11.2013.61


8.  La ditta X. SA censura la sentenza del Pretore per quanto concerne la trattenuta di stipendio. La soglia del valore litigioso è data. La tempestività dell’ap­pello, presentato una volta ancora l’ultimo giorno utile, è pacifica. Il problema è sapere se l’appellante sia legittimata a impugnare una sentenza in un procedimento che le è estraneo. Certo, abilitati a impugnare una decisione non sono solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati direttamente dalla decisione di primo grado (I CCA, sentenza inc. 11.2012.114 del 9 novembre 2012, consid. 3; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, n. 31 alle note preliminari dell’art. 308). Tra di essi rientra anche il datore di lavoro cui sia ordinata una trattenuta di stipendio, se lamenta una lesione dei suoi propri interessi (Reetz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a edizione, n. 35 alle note preliminari degli art. 308–318, pag. 2058 in alto). In concreto la ditta X. SA fa valere che la trattenuta ordinata dal Pretore eccede manifestamente la retribuzione del dipendente concordata il 15 febbraio 2013, quando lo stipendio di lui è stato ridotto a fr. 60 000.– annui lordi fissi, esclusa ogni forma di retribuzione variabile. Si tratta di esaminare se ciò tocchi i diritti dell’appellante.

9.  Ove un coniuge non adempia i propri obblighi di mantenimento nei confronti dell’altro, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti – in tutto o in parte – all’altro (art. 177 CC). I pagamenti di quei debitori hanno effetto liberatorio per i medesimi, in tal caso, solo se eseguiti alla persona indicata dal giudice. I debitori in questione conservano però tutte le eccezioni derivanti dal loro rapporto giuridico con il coniuge chiamato a versare il contributo di mantenimento, tanto che la decisione del giudice a protezione dell’unione coniugale non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF) in un’eventuale esecuzione promossa dal coniuge beneficiario contro il terzo cui è ordinata la trattenuta della somma (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 segg. ad art. 177 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 42 segg. ad art. 177; v. anche Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 13 ad art. 177).

 

10.  Che la ditta X. SA possa vedere toccati i suoi diritti per il solo fatto di dover riversare alla moglie del dipendente l’importo di fr. 8293.40 mensili trattenuto dallo stipendio del marito è a dir poco dubbio. Per il lasso di tempo successivo al 31 luglio 2014 l’obbligo è finanche senza oggetto, il lavoratore essendo stato licenziato in pendenza di appello. Per il lasso di tempo compreso tra il 27 giugno 2013 (data dell’ordine di trattenuta) e il 31 luglio 2014, mal si intravede come la ditta X. SA potrebbe vedere lesi i suoi diritti. Gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro (…) non sono toccati. È vero che l’ammontare della trattenuta eccede la retribuzione concordata il 15 febbraio 2013 con il dipendente. È altrettanto vero però che l’azienda non poteva essere costretta a versare di tasca propria la differenza. La stessa moglie riconosce che qualora lo stipendio del marito fosse davvero inferiore a quello indicato nell’ordine di trattenuta, la ditta X. SA poteva essere tenuta a rispettare l’ingiunzione «solo fino a concorrenza del­l’importo di spettanza del lavoratore. Del resto l’ordine di trattenuta non prevedeva alcuna sanzione o provvedimento coercitivo nei confronti del datore di lavoro in caso di disobbedienza (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 16d ad art. 277 CC; cfr. anche ZR 90/1991 pag. 276 n. 85). Non si intravede di conseguenza quali diritti dell’appellante esso potrebbe ledere.

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