6c Art. 286 cpv. 2, 134 cpv. 1 CC

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2016 (III. Diritto di famiglia)


Modifica del contributo di mantenimento del figlio fissato nella sentenza di divorzio

Se, contrariamente a quanto pronosticato dal giudice del divorzio, la liquidazione in contanti della prestazione d’uscita non è destinata ad alimentare una nuova forma di previdenza del debitore alimentare nel suo nuovo Stato di residenza, si è in presenza di un fatto nuovo, importante e durevole, tale da giustificare una regolamentazione diversa dell’ob­bli­go contributivo (consid. 4).

TF 18.5.2015 N. 5A_676/2014


4.  4.1.  La modifica o la soppressione del contributo di mantenimento del figlio, fissato in una sentenza di divorzio, è retta dall’art. 286 cpv. 2 CC, applicabile su rinvio dell’art. 134 cpv. 2 CC. Tale modifica presuppone che intervengano fatti nuovi, importanti e duraturi, tali da esigere una regolamentazione diversa del­l’ob­bligo contributivo. La procedura di modifica non ha infatti lo scopo di correggere la sentenza di divorzio, ma di adattarla alle nuove circostanze. Il momento determinante per apprezzare se siano intervenute nuove circostanze è la data di inoltro dell’istanza di modifica (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 con rinvii).

Per decidere se si è in presenza di una situazione che si è modificata in modo notevole e duraturo ci si deve fondare sugli accertamenti di fatto e sul pronostico effettuati nella sentenza di divorzio, da un lato, e sulle circostanze attuali e future prevedibili, dall’altro. Una fattispecie futura incerta e ipotetica non costituisce una causa di modifica del contributo. Possono per contro essere tenuti in considerazione elementi concreti relativi ad un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una nuova ulteriore procedura di modifica (DTF 120 II 285 consid. 4b; sentenze 5A_186/2012 del 28 giugno 2012 consid. 5.2.2; 5A_487/2010 del 3 marzo 2011 consid. 2.1.1; 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 5.2, in FamPra.ch 2011 pag. 230).

Non ogni fatto nuovo, quand’anche importante e duraturo, ha quale conseguenza automatica una modifica del contributo. Una siffatta modifica entra in considerazione unicamente se l’onere di mantenimento diventa squilibrato fra i genitori, alla luce delle circostanze prese in considerazione nel precedente giudizio, in particolare se l’onere contributivo diventa eccessivamente pesante per il genitore debitore di condizione modesta. Il giudice non può dunque limitarsi a constatare una modifica della situazione di uno dei genitori, bensì deve procedere ad una ponderazione degli interessi del figlio da un lato e di ogni genitore dall’altro tale da permettergli di apprezzare correttamente la necessità di modificare il contributo di mantenimento nel caso concreto. Accertate tali condizioni, il giudice deve ricalcolare il contributo, attualizzando tutti i criteri di calcolo adottati nel precedente giudizio (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1 e 4.1.2 con rinvio).

4.2.  In concreto, nella sentenza di divorzio il Pretore aveva valutato che la situazione economica dell’ex marito non gli consentisse di versare alcun contributo di mantenimento per il figlio. Quanto al capitale di sua spettanza risultante dalla ripartizione dell’avere previdenziale accumulato dall’ex moglie durante il matrimonio, il Pretore aveva previsto che, anche se fosse stato pagato in contanti, sarebbe comunque rimasto destinato a garantire la previdenza dell’ex marito.

Nel giudizio qui impugnato la Corte cantonale ha accertato che il pronostico del giudice del divorzio non si è avverato. L’ex marito, la cui richiesta di ottenere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita in virtù dell’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP (RS 831.42) è nel frattempo stata accolta, intende infatti adoperare il capitale per «fare fronte a debiti contratti con i fratelli, per la manutenzione dei propri immobili e semplicemente per arrivare alla fine del mese». Il Tribunale d’appello ha pertanto considerato che la situazione dell’ex marito fosse mutata in modo rilevante e duraturo, potendo egli disporre liberamente della liquidazione di fr. 66 900.–, non destinata ad alimentare una nuova forma di previdenza nel nuovo Stato di residenza. Ponderati i vari interessi e ricalcolate le risorse (reddito e sostanza) dei genitori, la Corte cantonale ha reputato che si giustificasse modificare la sentenza di divorzio, imponendo all’ex marito di versare un contributo alimentare per il figlio pari a fr. 200.– mensili dal 1° gennaio 2013 (fino alla sua maggiore età o fino al termine della sua formazione scolastica o professionale se al compimento della maggiore età questa non fosse ancora normalmente conclusa).

4.3.  Il ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario e la violazione del­l’art. 286 cpv. 2 CC.

Sostiene che, al momento dell’inoltro dell’istanza di modifica della sentenza di divorzio, non vi era stato alcun cambiamento rilevante delle circostanze rispetto alla sentenza di divorzio: la ricezione della quota riconosciutagli in esito alla ripartizione dell’avere previdenziale maturato dall’ex moglie in costanza di matrimonio ed il suo utilizzo per scopi estranei alla previdenza non si sono ancora verificati, ed erano comunque già prevedibili in sede di divorzio. L’accerta­mento dell’utilizzo della liquidazione di fr. 66 900.– a fini non previdenziali si fonderebbe del resto unicamente su un’affermazione generica del ricorrente, «persona non cognita in materia previdenziale».

Egli considera inoltre che, in ogni modo, il futuro utilizzo della liquidazione di fr. 66 900.– a scopi non previdenziali non dovrebbe avere quale conseguenza la modifica del contributo alimentare. Il Tribunale di appello avrebbe omesso di verificare se l’onere di mantenimento tra i genitori ne risulta squilibrato e di ponderare gli interessi delle varie parti coinvolte: prima di intaccare l’eventuale e modesta eccedenza di reddito e la sostanza dell’ex marito si sarebbe dovuto chiedere all’ex moglie un contributo più significativo.

4.4.  Se si può ammettere che la commisurazione del contributo alimentare per il figlio in sede di divorzio tenesse già in considerazione un possibile pagamento in contanti all’ex marito del capitale riconosciutogli in esito alla ripartizione del­l’avere previdenziale accumulato dall’ex moglie durante il matrimonio, è errato sostenere che prendesse pure in considerazione un possibile impiego della liquidazione per finalità non previdenziali: il giudice del divorzio aveva al contrario pronosticato che tale capitale, anche se versato in contanti, sarebbe rimasto destinato a garantire la previdenza dell’ex marito.

Nella sua risposta del 7 febbraio 2013 all’istanza di modifica della sentenza di divorzio, così come all’udienza del 19 aprile 2013, l’ex marito, patrocinato da un legale, ha ammesso che con la liquidazione in contanti della prestazione d’uscita intende rimborsare i debiti verso i fratelli, effettuare la manutenzione dei propri immobili ed «arrivare alla fine del mese». In tali condizioni, l’accer­tamento dell’autorità inferiore secondo cui la liquidazione di fr. 66 900.– non è destinata ad alimentare una nuova forma di previdenza nel nuovo Stato di residenza del ricorrente non appare manifestamente inesatto, considerato inoltre che nella procedura di modifica di una sentenza di divorzio si può tenere conto di fatti futuri, se prevedibili al momento dell’inoltro dell’istanza (v. supra consid. 4.1).

 

Il mancato avverarsi del pronostico formulato nella sentenza di divorzio modifica la situazione dell’ex marito in modo importante e duraturo, potendo egli disporre di un capitale di fr. 66 900.– non legato a finalità previdenziali. Il ricorrente non contesta che tale capitale possa quindi rientrare tra i mezzi economici da prendere in considerazione per calcolare il contributo alimentare per il figlio, ma considera che il miglioramento della sua situazione economica ancora non giustifichi una regolamentazione diversa del suo obbligo contributivo. La ponderazione degli interessi delle parti coinvolte proposta nel ricorso non riesce però ad indebolire quella effettuata nel giudizio impugnato: malgrado la capacità economica dell’ex moglie rimanga maggiore di quella dell’ex marito e basti a coprire il fabbisogno del figlio, ciò non significa che il ricorrente possa essere esonerato dal versamento di un contributo di mantenimento.             
Il giudizio impugnato, conforme alla giurisprudenza in materia, resiste quindi alle censure di arbitrio nell’accertamento dei fatti e di violazione dell’art. 286 cpv. 2 CC.

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