8c Art. 315a cpv. 3 cifre 1 e 2 CC

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2016 (III. Diritto di famiglia)


Iscrizione ad un istituto scolastico avversata da un genitore – negata la competenza dell’Autorità di protezione per l’adozione di misure urgenti di protezione del figlio in pendenza di un’azione di divorzio

In pendenza di una procedura di divorzio, la competenza per l’emana­zione di provvedimenti a protezione del figlio appartiene al Pretore. Negata, in casu, la competenza attribuita nell’urgenza all’Autorità di protezione dall’art. 315a cpv. 3 CC.

CDP 13.8.2015 N. 9.2015.132


2.  Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha rilevato come non vi fosse accordo fra i genitori in merito all’iscrizione alla Scuola media di commercio di L. Osserva che B.A. contesta la competenza dell’Autorità di protezione, sostenendo che la questione debba essere sottoposta al Pretore presso il quale è pendente la procedura di divorzio. Tuttavia, gli argomenti addotti da B.A. «non convincono questa Autorità» (decisione impugnata, pag. 1), che si è dunque espressa nel merito della richiesta, disponendo l’iscrizione di C. alla scuola in questione. L’Autorità di protezione ha comunque affermato che «il merito delle questioni educative compete alla Pretura presso cui è pendente la procedura di separazione/divorzio e questa ARP si limiterà pertanto al presente intervento urgente» (decisione impugnata, pag. 1).

3.  Nel suo reclamo, B.A. contesta in via preliminare la competenza dell’Auto­rità di protezione a statuire sulla questione dell’iscrizione scolastica del figlio. A suo parere, essendo pendente presso la Pretura una domanda unilaterale di divorzio (presentata dal marito il 18 giugno 2015) facente seguito ad una procedura di adozione di provvedimenti di protezione dell’unione coniugale conclusasi nel marzo 2015, l’oggetto dell’istanza di A.A. «andava postulata al Giudice del divorzio tramite domanda cautelare o supercautelare» (reclamo, pag. 2). L’Au­torità di protezione – «che oltretutto non ha la minima conoscenza dell’in­car­to» – si è ritenuta competente, nonostante la contestazione, senza motivare la sua decisione (reclamo, pag. 2). Inoltre, l’Autorità di protezione si contraddice nello specificare che il suo operato si limita a tale intervento urgente, poiché le «questioni educative» competono alla Pretura presso cui è pendente la procedura di separazione/divorzio (reclamo, pag. 2).

4.  La competenza per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art. 315 e segg. CC.

Ai sensi dell’art. 315 cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio. Giusta l’art. 315a CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione al­l’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che sono già state prese (cpv. 2). Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei minori continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della procedura giudiziaria (cpv. 3, cifra 1) oppure ordinare le misure immediatamente necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice non possa prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2).

5.  Nella fattispecie, pendente dal 18 giugno 2015 una procedura di divorzio presso la Pretura, non vi è dubbio che in applicazione dell’art. 315a cpv. 1 CC la competenza per l’emanazione di provvedimenti a protezione del figlio appartenga al suddetto giudice, chiamato a pronunciarsi sulle relazioni personali dei genitori con i figli.

I casi particolari disciplinati all’art. 315a cpv. 3 CC non appaiono dati in concreto. L’Autorità di protezione, peraltro, non si premura di fornire indicazioni quanto al fondamento della sua competenza, respingendo l’eccezione di incompetenza sollevata espressamente da B.A. senza fornire motivazione alcuna.

Da un lato, non risulta che la procedura di protezione del figlio sia stata introdotta prima della procedura giudiziaria, bensì circa un mese dopo, con istanza datata 21 luglio 2015 (art. 315a cpv. 3 cifra 1 CC). D’altro lato, non vi sono elementi che permettano di ritenere che il Pretore, se fosse stato confrontato a quell’epoca ad una tale richiesta in via supercautelare e cautelare, non sarebbe stato in grado di attivarsi con urgenza e di emanare tempestivamente il suo giudizio (art. 315a cpv. 3 cifra 2).

Provvisto di buon diritto, il reclamo di B.A. merita pertanto di essere accolto in ordine, l’Autorità di protezione non essendo in concreto competente per statuire in merito all’iscrizione scolastica di C.

Si segnala infine, di transenna, che il Centro professionale commerciale di L. ha assicurato allo scrivente Giudice che l’iscrizione del minore non verrà annullata prima dell’emanazione di una decisione da parte del giudice competente, a prescindere dal superamento della scadenza – precedentemente indicata alle parti – di venerdì 14 agosto 2015.

6.  Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ragion per cui essi vanno messi a carico di A.A., il quale rifonderà alla controparte un’indennità per ripetibili. L’emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di oggetto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

 

7.  Visto l’esito del procedimento e l’urgenza della fattispecie, l’istanza di adozione di misure supercautelari e cautelari urgenti a tutela del minore del 21 luglio 2015 viene immediatamente trasmessa per competenza alla Pretura, unitamente alla presente pronuncia e all’incarto completo. Una copia della presente sentenza viene inoltre inviata per conoscenza alla Direzione dell’istituto scolastico di L., limitatamente ai considerandi 5 e 7 e al punto 1 del dispositivo.

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