Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2023 (III. Diritto di famiglia)
Regesti a cura dei giudici della Camera
- Minimo di esistenza – computo – Cassa malati: franchigia – mantenimento dei figli – scuola privata in Italia L’obbligo dell’escusso di ridurre le proprie spese al minimo indispensabile vale di principio anche per i premi dell’assicurazione malattia obbligatoria. Non è tuttavia esigibile dalla moglie dell’escusso che disdica la sua assicurazione malattia obbligatoria per aumentare la franchigia fino al massimo previsto dalla legge (fr. 2500.–) qualora ella abbia avuto l’anno precedente il pignoramento spese di malattia per un importo superiore a fr. 2500.– (consid. 7). Le spese (retta, mensa e spese di trasferta) sostenute dall’escusso affinché un suo figlio frequenti una scuola superiore privata in Italia (l’Istituto Tecnico Aeronautico di Como) in vista d’«intraprendere una carriera nell’aviazione» non possono essere ammesse nel suo minimo esistenziale se non è comprovato che il figlio non possa raggiungere il suo scopo con una formazione duale o liceale in Svizzera (consid. 8.2.1). Le rette e le altre spese connesse con la frequentazione della scuola privata vanno però in ogni caso riconosciute sino al termine dell’anno scolastico in corso (consid. 8.2.2). CEF 2.8.2022 N. 15.2022.43/44
Condizioni per modificare, nell’ambito di un procedimento cautelare in una causa di stato, contributi di mantenimento fissati a protezione dell’unione coniugale
Il giudice a tutela dell’unione coniugale statuisce sui provvedimenti che gli sono richiesti anche se nel frattempo un coniuge promuove – o entrambi i coniugi promuovono – causa di divorzio. Fatti nuovi o prove nuove proponibili a norma dell’art. 229 CPC vanno sottoposti a quel giudice. Ciò vale anche per fatti nuovi e prove nuove ammissibili giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nel caso in cui la procedura a tutela dell’unione coniugale sia ancora pendente in appello. Fatti nuovi o prove nuove proponibili, ma non fatti valere nella procedura a tutela dell’unione coniugale non possono più essere addotti davanti al giudice del divorzio per ottenere l’emanazione di provvedimenti cautelari.
I CCA 5.5.2022 N. 11.2021.27
Gratuito patrocinio al figlio minorenne?
Correlazione tra beneficio del gratuito patrocinio e protezione del figlio.
I CCA 8.9.2022 N. 11.2021.101
Modifica di sentenza di divorzio – spese processuali e ripetibili in caso di desistenza
In caso di ritiro dell’azione le spese giudiziarie non vanno, di regola, suddivise per equità.
I CCA 21.9.2022 N. 11.2021.171
- Liquidazione dei rapporti di dare e avere tra conviventi – consegna di denaro: mutuo o donazione? La consegna di fr. 12 000.– al convivente per l’acquisto di una motocicletta costituisce un mutuo o una donazione? Per determinare, secondo le regole d’interpretazione dei contratti, se le parti si sono intese su un obbligo di restituzione, il giudice si fonda su tutte le circostanze concrete del caso. Il solo fatto di ricevere una somma in denaro può costituire un elemento sufficiente per ammettere l’esistenza di un obbligo di restituzione se la consegna non può ragionevolmente spiegarsi se non attraverso l’ipotesi di un mutuo (DTF 144 III 93 consid. 5.1.1). In concreto, la sproporzione tra la modesta situazione finanziaria dell’attrice e l’importo consegnato, l’assenza di una particolare ricorrenza e di altri regali fra le parti paragonabili per importo e valore hanno indotto la Camera a concludere per l’esistenza di un obbligo di restituzione. II CCA 2.9.2022 N. 12.2022.9
Condizioni per un ricovero a scopo di assistenza – equilibrio tra libertà e assistenza – diritto all’autodeterminazione
Lo scopo principale del vigente diritto di protezione consiste nel garantire il benessere della persona beneficiante di una misura: la protezione degli adulti deve trovare un equilibrio tra libertà e assistenza, visto che il diritto dell’essere umano all’autodeterminazione è e rimane l’espressione fondamentale della sua dignità. Occorre quindi cercare costantemente l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà. In casu, prevista l’elaborazione di un progetto ambulatoriale al fine di rispettare il prevalente diritto all’autodeterminazione dell’interessato, malgrado la sua grave, ma consapevole, dipendenza da alcol.
CDP 28.6.2022 N. 9.2022.77
Istituzione di una curatela generale per problemi di dipendenza alcolica – necessità di una perizia psichiatrica – quesiti giuridici essenziali – contenuto minimo della perizia psichiatrica
Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili. La perizia deve consentire all’autorità competente di rispondere ai quesiti giuridici essenziali, in particolare sullo stato di salute della persona interessata. Se il perito individua una disabilità mentale o una turba psichica deve riferire in che misura la persona interessata è capace o meno di riconoscere il significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni (elemento intellettuale), rispettivamente in che misura la persona risulta incapace di agire secondo la propria libera volontà e di resistere autonomamente ad eventuali ingerenze esterne (elemento caratteriale).
CDP 29.7.2022 N. 9.2022.61
- Richiesta di revoca della misura di protezione – principio di sussidiarietà – richiesta di destituzione del curatore – assenza di motivi gravi Reiezione della richiesta dei famigliari del curatelato di revocare la curatela generale in applicazione del principio della sussidiarietà, non essendo chiaro in che misura essi, residenti in Svizzera interna, abbiano intenzione e possibilità di sopperire ai bisogni di protezione del curatelato – capace di discernimento – che ha chiesto in prima persona l’istituzione di una misura e non l’ha mai osteggiata. Dagli atti emerge invece un conflitto di interessi tra le necessità del curatelato (in particolare il suo diritto alla conservazione di un tenore di vita adeguato) e le aspettative ereditarie dei suoi famigliari (in particolare la loro intenzione di conservare il patrimonio immobiliare dell’interessato). L’assistenza finanziaria prestata dai parenti del curatelato al fine di non intaccare il patrimonio immobiliare esistente non può peraltro condurre ad un loro diritto di veto sull’attività del curatore. Reiezione della richiesta dei famigliari del curatelato di destituire il curatore, non emergendo né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo degli interessi della persona da proteggere. Risulta invece che il curatore sia consapevole del fatto che il suo mandato tenda alla protezione degli interessi del curatelato e non alla conservazione del patrimonio di quest’ultimo a beneficio di potenziali futuri eredi. CDP 22.6.2022 N. 9.2021.167
- Diritto ad un interprete – privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio – carente motivazione – mancata decisione sul collocamento del minore Il diritto di essere sentito comprende il diritto ad essere assistiti da un interprete nel corso delle udienze in caso di conoscenze insufficienti della lingua ufficiale e si estende agli elementi necessari affinché la parte interessata possa seguire il corso del procedimento ed esercitare efficacemente i suoi diritti; l’ampiezza dell’assistenza deve essere valutata in concreto, in funzione dei bisogni effettivi della parte interessata e delle circostanze del caso. Violazione non data in concreto. Il diritto di essere sentito comprende anche il diritto alla motivazione della decisione e implica che il destinatario possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l’autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto. La misura ordinata in concreto, fra le più incisive del diritto di protezione, risulta motivata in maniera eccessivamente succinta, in violazione di tale principio. Non è inoltre ammissibile che l’Autorità di protezione pronunci la privazione del diritto del genitore di determinare il luogo di dimora del figlio senza determinarsi contestualmente sul collocamento del minore, limitandosi a conferire un mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di elaborare un progetto educativo di affido. CDP 13.10.2022 N. 9.2022.114
Limitazione dell’autorità parentale – cure mediche e somministrazione di farmaci – vaccinazione contro il Covid-19 – diritto strettamente personale del minorenne capace di discernimento
La limitazione dell’autorità parentale relativa alla facoltà di determinare le cure mediche e di autorizzare la somministrazione di farmaci e la relativa delega al curatore educativo si giustificano nella misura in cui è necessario valutare tempestivamente i bisogni terapeutici del minore, evidenziati dai medici della clinica in cui è collocato e oggetto di opposizione da parte del genitore. Ad ogni modo, il diritto all’integrità fisica e psichica e il diritto di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento medico fanno parte dei diritti strettamente personali e per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria proposta al minore – ormai sedicenne – è imprescindibile ottenere il suo consenso informato, e non quello del genitore titolare dell’autorità parentale. La restrizione della facoltà di rappresentanza derivante dall’autorità parentale risulta dunque in parte superata e soltanto in caso di incapacità di discernimento del minore potrà aver luogo una sua rappresentanza da parte della curatrice educativa. L’opposizione del minore capace di discernimento al trattamento sanitario potrà invece essere superata unicamente con una decisione dell’Autorità di protezione (in applicazione delle disposizioni relative alla privazione della libertà a scopo d’assistenza) o delle autorità penali (in relazione alle misure terapeutiche e d’internamento).
CDP 4.8.2022 N. 9.2022.28
Autorità parentale – genitori minorenni – raggiungimento della maggiore età del padre
Nel caso di un minore posto sotto tutela alla nascita in quanto i genitori erano entrambi minorenni e di una madre sottoposta a curatela generale al momento del raggiungimento della maggiore età, in concreto, non si tratta di analizzare le condizioni per l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, bensì l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva al padre a seguito del raggiungimento della maggiore età. L’Autorità di protezione era tenuta a decidere sulla richiesta di attribuzione dell’autorità parentale al padre fondandosi sul bene prioritario del figlio, riservata una revoca fondata sugli art. 311-312 CC (consid. 5.1).
CDP 13.10.2022 N. 9.2022.41
- Minorenne – relazioni personali con terze persone – diritto di consultare gli atti. In «circostanze straordinarie» il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti (in casu la nonna), in quanto ciò serva al bene del minorenne. Il diritto di visita dei terzi deve servire positivamente al bene del minore, deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli causi un pregiudizio. L’Autorità di protezione è sottoposta all’obbligo di discrezione espressamente previsto sia per l’Autorità (art. 451 cpv. 1 CC) sia per i curatori (art. 413 cpv. 2 CC), nei confronti di tutti i terzi, ossia le amministrazioni, le autorità giudiziarie e pure i privati. L’obbligo vale anche nei confronti dei membri della famiglia, che non hanno un diritto incondizionato di consultare l’incarto e nemmeno di essere informati in merito alla gestione della misura. CDP 6.12.2022 N. 9.2022.13
Capacità processuale – conflitto d’interesse tra i genitori – rappresentanza legale di un minore nel procedimento contro il padre per violazione dell’art. 219 CP
L’esistenza di un conflitto d’interessi deve essere esaminata in astratto: è sufficiente una messa in pericolo astratta degli interessi del bambino.
CRP 8.9.2022 N. 60.2022.82