8c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC; 276 CPC

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2015 (III. Diritto di famiglia)


Accordo dei coniugi senza omologazione del giudice sulle conseguenze della vita separata

Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata è valido anche se regola il contributo alimentare per un figlio minorenne. Entrambi i coniugi tuttavia possono rivolgersi al giudice delle misure a protezione dell’unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendo di omologare o di modificare l’intesa (consid. 5).                                                       
Un accordo non omologato sulle conseguenze della vita separata può essere rimesso in discussione per vizio del consenso, errore o in virtù della clausola rebus sic stantibus (consid. 6).

I CCA 25.2.2015 N. 11.2013.9


5.  Quanto al mantenimento della moglie e del figlio dopo la separazione (gennaio del 2003), è indiscusso che i coniugi hanno pattuito un contributo di fr. 4200.– mensili complessivi, di cui fr. 2850.– per la prima e fr. 1350.– per il secondo, assegni familiari inclusi. Un simile accordo era valido anche senza l’ap­provazione del giudice (Tappy in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 12 ad art. 137; Pichonnaz in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 140 CC; Sutter-Somm/Vontobel in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2a edizione, n. 28 ad art. 273), quantunque comprendesse il mantenimento del figlio minorenne (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 5b ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2a edizione, pag. 11 n. 1.15; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 46 ad art. 273). Analogamente, del resto, un’intesa raggiunta dai coniugi sull’assetto provvisionale nel­l’ambito di una causa di divorzio è valida anche senza la ratifica del giudice, per lo meno nella misura in cui non metta a repentaglio il bene di figli minorenni (RtiD II-2008 pag. 647 n. 22c; I CCA, sentenza inc. 11.2008.63 del 26 febbraio 2010, consid. 10).

Premesso ciò, l’esistenza di un accordo non omologato sull’assetto della vita separata non impedisce a un coniuge di adire il giudice successivamente (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5a edizione, pag. 137 n. 09.65; Six, loc. cit.), postulando l’omo­logazione. L’accordo diviene allora un titolo esecutivo per il rigetto definitivo dell’opposizione (cfr. Tappy in: Commentaire romand, op. cit., n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169). Il coniuge inoltre che desidera un’altra regolamentazione può rivolgersi al giudice delle misure a tutela dell’unione coniugale o dei provvedimenti cautelari nella causa di divorzio, chiedendogli di statuire sull’assetto litigioso. Il giudice deciderà allora tenendo conto di quelle che erano le basi dell’accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, quand’anche non siano mutamenti rilevanti e duraturi, come si richiede invece per modificare misure a protezione dell’unione coniugale o provvedimenti cautelari (RtiD I-2005 pag. 767 n. 49c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2009.72 del 20 dicembre 2012, consid. 5; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 158 ad art. 163 e 9 ad art. 179 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, S. Gallo 1995, pag. 223; Tappy in: CPC commenté, op. cit., n. 47 ad art. 273 CPC). In tal caso il contributo alimentare è fissato, di regola, solo per il futuro e non anche per l’anno precedente l’istanza (Six, op. cit., pag. 11 n. 1.15 e pag. 102 n. 2.60; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5a edizione, n. 11 ad art. 173; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 2a edizione, n. 39 ad art. 176 CC; ZR 104/2005 pag. 222 n. 58).

6.  Si aggiunga che un accordo dei coniugi sul contributo alimentare per la moglie non è un mero negozio giuridico fondato sul diritto delle obbligazioni, bensì una convenzione del diritto matrimoniale (Bräm, op. cit., n. 10 ad art. 176 CC). I criteri del diritto contrattuale sono applicabili nondimeno per analogia (loc. cit.), tanto che solo con l’omologazione del giudice l’accordo perde la sua natura di contratto (analogamente, per le convenzioni sugli effetti del divorzio: DTF 138 III 535 consid. 1.3). Un contributo di mantenimento previsto in una convenzione fra coniugi vincola dunque le parti sin dalla firma, anche senza l’ap­provazione del giudice (cfr. Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, S. Gallo 1995, pag. 36; v. anche Tappy, Commentaire romand, op. cit., op. cit., n. 49 ad art. 137 CC con rinvio alla nota 169), pur soggiacendo all’art. 27 CC in materia di protezione della personalità (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2a edizione, pag. 161 n. 03.216). Così, per principio, una modifica dell’accordo può intervenire solo per errori o vizi del consenso oppure in virtù della clausola rebus sic stantibus, applicabile anche agli obblighi di mantenimento (DTF 122 III 98 consid. 3a; v. Bräm, op. cit., n. 10 ad art. 176 CC; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 4a edizione, pag. 167 n. 16.25). Sta di fatto che in concreto l’appel­lante non invoca né un vizio del consenso né gli estremi di un errore né la clausola rebus sic stantibus. Ha chiesto sin dall’inizio al Pretore di statuire in via cautelare nella causa di divorzio. Il giudice è stato chiamato così a decidere sui contributi provvisionali tenendo conto di quelle che erano – come detto – le basi dell’accordo e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo.

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