RTiD II 2016

Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2016 (III. Diritto di famiglia)



Regesti a cura dei giudici della Camera

  • Rigetto dell’opposizione definitivo – decisione che stabilisce gli obblighi di un coniuge pendente la procedura di divorzio

    Una decisione che pone a carico del marito le spese di gestione ordinaria dell’abitazione coniugale, le spese straordinarie di manutenzione, i premi d’assicurazione, gli interessi ipotecari e gli ammortamenti non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lui interposta contro l’esecuzione promossa dalla moglie per ottenere il rimborso di quelle spese pagate direttamente da lei (consid. 6.2).
    Il fatto che dal compimento dei 16 anni l’assegno di formazione ammonta per legge ad almeno fr. 250.– mensili non consente di rigettare l’opposizione interposta dal genitore escusso che non l’ha riversato a quello affidatario, ove quest’ultimo non abbia allegato all’istanza una decisione che obbliga l’escusso a riversargli gli assegni familiari (consid. 7).

    CEF 6.4.2016 N. 14.2015.242

  • Inserimento nell’inventario e nei rendiconti del curatelato di crediti contestati

    Il fatto che un credito sia contestato – nella specie trattasi di mensilità di pigione già anticipate dal curatelato (nel frattempo defunto) e non ancora trascorse – non esime il curatore dal farne menzione nell’inventario e nelle rendicontazioni successive, considerato per altro che la contestazione del credito o la sua messa in esecuzione possono far parte delle attribuzioni del curatore medesimo. Ciò benché tale menzione implichi un aumento degli attivi e possa dunque comportare, per gli eredi, un aumento delle imposte successorie dovute.
    Le conseguenze fiscali di tale credito vanno semmai discusse dagli eredi con le autorità fiscali.

    CDP 14.12.2015 N. 9.2014.216

  • Misure di protezione del minore – avviso di pericolo – legittimazione al reclamo – capacità processuale del minore – nomina di curatore di rappresentanza – conflitto di interessi tra il genitore rappresentante e il minore

    Il legale che vanta crediti nei confronti di un minore non è legittimato a chiedere misure di protezione ai sensi dell’art. 33 LPMA. Non è quindi parte nel procedimento davanti all’autorità di protezione, nemmeno se segnala una situazione di pericolo ai sensi dell’art. 443 CC.
    Il genitore detentore dell’autorità parentale rappresenta il figlio minore e ne amministra i beni. In tale veste può concludere contratti e condurre procedimenti giudiziari, anche in proprio nome. L’autorità di protezione deve designare un curatore di rappresentanza al minore in presenza di conflitti di interesse, anche astratti, tra il genitore e il figlio minore.
    Nella fattispecie non vi è un conflitto di interessi nella causa creditoria tra il legale e il minore, anche se il genitore aveva beneficiato di consulenze legali per questioni personali estranee al minore.
    Il minore è erede in una successione complessa, con risvolti internazionali e che comprende svariati veicoli societari esteri. Il genitore suo rappresentante legale, pur non essendo erede, è beneficiario con il minore e terzi di un veicolo societario estero ed ha ricevuto dal defunto donazioni. Non si può quindi escludere un potenziale conflitto di interessi nell’ambito di tale successione e l’autorità di protezione deve esaminare in modo approfondito se non occorra designare al minore un curatore di rappresentanza.

    CDP 7.4.2016 N. 9.2015.197

  • Autorità parentale congiunta – cura del figlio e affari non quotidiani o urgenti

    I genitori detentori dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i genitori, decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per altre questioni relative alle relazioni personali.
    Per giudicare se si tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio oggettivo.
    Da un profilo oggettivo, non si è in presenza di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere profondamente sulla vita del minore, come è il caso per un viaggio di vacanza in una zona a rischio, sconsigliata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

    CDP 18.3.2016 N. 9.2015.178

  • Contestazione di paternità – azione di disconoscimento tardiva

    Riepilogo delle condizioni che disciplinano l’ammissibilità di un’azione di disconoscimento di paternità promossa dal marito dopo la scadenza dei termini di perenzione.

    I CCA 28.7.2015 N. 11.2013.40 (ricorso in materia civile dell’11.9.2015 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell’11.5.2016)

  • Divorzio – contributo alimentare per il coniuge – fabbisogno minimo di un coniuge dopo il divorzio – spese mediche e farmaceutiche

    Dopo il divorzio ogni coniuge ha diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una separazione di almeno dieci anni, nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica è quello più recente tenuto dai coniugi, al quale si aggiungono le spese supplementari causate dall’esistenza di due economie domestiche separate (richiamo della giurisprudenza: consid. 7b).
    In linea di principio i costi di cure mediche dovute a trattamenti ordinari (necessari, in corso o imminenti) non coperti dalla cassa malati vanno inseriti nel fabbisogno minimo, se dimostrati. Ciò vale anche per le spese farmaceutiche indispensabili non rimborsate dalla cassa malati o non coperte dalla franchigia annua e che rimangono a carico del paziente.

    I CCA 15.3.2016 N. 11.2014.22

  • Divorzio – divisione delle prestazioni d’uscita dal «secondo pilastro»

    Riepilogo delle condizioni alle quali il giudice può rifiutare – in tutto o in parte – la vicendevole divisione delle prestazioni d’uscita.

    I CCA 26.11.2015 N. 11.2013.99 (ricorso in materia civile del 14.1.2016 dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_29/2016 del 20.1.2016)

  • Presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria nell’ambito di una procedura di istituzione di una curatela

    Nel caso, la richiesta di istituzione di una curatela è stata formulata dall’interessato per il tramite di un patrocinatore legale. L’assistenza giudiziaria è stata negata poiché l’avvio della procedura non incideva in modo importante sui diritti dell’istante e non erano necessarie particolari conoscenze né l’esecuzione di particolari formalità, essendo sufficiente, vista la semplicità del caso, una telefonata all’Autorità di protezione.

    CDP 19.02.2016 N. 9.2015.155

  • Deduzioni – alimenti – solo versamenti periodici – modifica di convenzione di divorzio – pagamento di una somma fissa in cinque rate annuali – deduzione negata

    Sono deducibili dal reddito imponibile quali alimenti solo i versamenti periodici e non anche gli importi versati sotto forma di prestazioni in capitale. I ricorrenti non hanno dimostrato che l’interpretazione soggettiva della convenzione stipulata dagli ex coniugi, su cui si è basata la sentenza cantonale, è arbitraria. Non è pertanto deducibile l’importo «onnicomprensivo» di 270 000 franchi, versato dall’ex marito alla ex moglie, in seguito ad un accordo con cui hanno convenuto di modificare la sentenza di divorzio.

    TF 31.5.2016 N. 2C_746/2015 e 2C_748/2015

  • Assoggettamento – tassazione dei coniugi – marito che lavora e ha un appartamento in un altro cantone – seconda economia domestica per tassa di ricezione TV – non separazione di fatto

    Non possono essere considerati separati di fatto, e non hanno pertanto diritto alla tassazione disgiunta, due coniugi che sono sposati da tanti anni e che dichiarano di rimanere uniti, anche se il marito esercita da anni un’attività lucrativa dipendente in un altro cantone, dove dispone di un appartamento, nel quale risiede durante la settimana. Non giustifica una diversa conclusione neppure la circostanza che, con una decisione confermata dal Tribunale federale, i ricorrenti siano stati obbligati a pagare la tassa di ricezione per i programmi radiotelevisivi anche per il secondo appartamento, considerato come una economia domestica separata. L’esistenza di una seconda economia domestica, sufficiente per far sorgere l’obbligo di pagare una seconda tassa di ricezione, non implica infatti la costituzione di un domicilio separato del coniuge e meno ancora una separazione di fatto.

    CDT 10.5.2016 N. 80.2015.280/281

  • Assoggettamento – tassazione dei coniugi – partenza del marito per l’estero – onere della prova della costituzione di un nuovo domicilio – calcolo dell’imposta della moglie in caso di riconoscimento del trasferimento

    Il marito ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio a Singapore per ragioni professionali, mentre la moglie, senza attività, mantiene il proprio nel Canton Ticino, dove il coniuge provvede al suo mantenimento. In queste circostanze, l’autorità di tassazione deve dapprima verificare se il marito abbia effettivamente costituito un nuovo domicilio fiscale a Singapore. Se così fosse, dovrà poi assoggettare all’imposta la sola moglie, tenendo conto tuttavia, per la determinazione dell’aliquota, anche dei redditi e della sostanza del marito, eventualmente procedendo ad una stima, in mancanza di documenti attendibili.

    CDT 3.3.2016 N. 80.2015.25/26

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