Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2016 (III. Diritto di famiglia)
Contestazione di paternità – azione di disconoscimento tardiva
Riepilogo delle condizioni che disciplinano l’ammissibilità di un’azione di disconoscimento di paternità promossa dal marito dopo la scadenza dei termini di perenzione.
I CCA 28.7.2015 N. 11.2013.40 (ricorso in materia civile dell’11.9.2015 respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell’11.5.2016)
3. Il marito è presunto padre di un figlio nato durante il matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC). Se intende contestare tale presunzione egli deve promuovere causa contro la madre e il figlio (art. 256 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC), che formano un litisconsorzio necessario (DTF 138 III 737). Il diritto all’azione si estingue entro un anno dacché il presunto padre ha avuto notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, ma in ogni caso entro cinque anni dalla nascita (art. 256c cpv. 1 CC). Si tratta di termini perentori, che non possono essere interrotti né sospesi (DTF 132 III 2 consid. 2). Dopo la loro scadenza una contestazione della paternità rimane possibile solo se il ritardo ad agire è scusato «da gravi motivi» (art. 256c cpv. 3 CC). Ciò mira a proteggere gli interessi del figlio (DTF 132 III 4 consid. 2.2 con rinvio a Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 9 segg. ad art. 256c CC).
«Gravi motivi» possono essere fatti valere senza limiti di tempo, per il che vanno interpretati restrittivamente (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). Meri sospetti e dicerie non bastano per configurare un «grave motivo», ma il presunto padre non può accomodarsi del dubbio. Se le circostanze gli permettono di informarsi sui fatti pertinenti, deve cerziorasi (DTF 119 II 112 in alto). Prima di intentare causa, ad ogni modo, egli deve avere acquisito sufficiente certezza dell’esclusa sua paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli la madre stessa rivelato che il figlio è verosimilmente di un altro (Burgat/ Guillod, Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, spécialement l’action en désaveu de paternité, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35, n. 110 con riferimento a DTF 132 III 5 consid. 3.1 e 3.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_240/2011 del 6 luglio 2011 consid. 5.1 e 6.2.1). Sta di fatto che la scoperta di un «grave motivo» non concede al presunto padre termini supplementari entro cui procedere (DTF 132 III 5 consid. 3.2). Gli impone di agire con sollecitudine, di regola entro un mese, salvo eccezioni come in caso di malattia o di assenza per vacanze (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev’essere la reazione (sentenza del Tribunale federale 5A_298/2009 del 31 agosto 2009, consid. 4.2).