Pubblicazione: Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2017 (III. Diritto di famiglia)
Regesti a cura dei giudici della Camera
Sequestro penale conservativo di beni trasferiti a terze persone – contestazione della nullità di un atto, nel caso di una convenzione matrimoniale
Possono essere posti sotto sequestro conservativo solo i beni della persona condannata al pagamento di un risarcimento compensatorio; nei confronti di terzi non tenuti a un tale risarcimento, il sequestro conservativo non è ammissibile. Tuttavia, è possibile porre sotto sequestro ai sensi dell’art. 71 cpv. 3 CP i beni di un terzo qualora, sulla base del cosiddetto principio della trasparenza, il terzo e l’interessato siano sotto il profilo economico la stessa persona oppure qualora, malgrado le apparenze, l’interessato si riveli nei fatti essere il vero beneficiario dei valori ceduti a un uomo di paglia in virtù di un contratto simulato.
Non sussistendo in casu motivi di nullità della convenzione matrimoniale, risulta arbitraria la conclusione dei giudici cantonali secondo cui i beni intestati all’insorgente siano in realtà di pertinenza del marito: mantenendo il sequestro conservativo sui beni della ricorrente, la CARP ha quindi violato gli art. 70 seg. CP.TF 6.3.2017 N. 6B_966/2014
Divorzio pendente all’estero – provvedimenti cautelari del giudice svizzero?
Condizioni alle quali è possibile chiedere al giudice svizzero di emanare provvedimenti cautelari nel caso di una causa di divorzio pendente all’estero (riepilogo della giurisprudenza).
I CCA 28.10.2016 N. 11.2015.6 (ricorso in materia civile del 2 dicembre 2016 dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_929/2016 dell’11 maggio 2017)
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di una convenzione sui contributi di mantenimento dopo divorzio implicante un terzo
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di una convenzione sui contributi di mantenimento dopo divorzio implicante un terzo
Una transazione può anche vertere su pretese o vantaggi che non sono oggetto della lite, se serve alla sua composizione. Può in particolare essere il caso quando un terzo assume un impegno a favore di una parte per favorire il raggiungimento di un accordo. La transazione vincola il terzo solo se vi ha partecipato, accettando che i suoi effetti si sarebbero estesi a lui. Tale condizione è manifestamente data qualora la convenzione sia firmata da una società per il tramite del presidente del suo consiglio d’amministrazione (consid. 5.4/b).
La parificazione tra sentenza e transazione giudiziale non è assoluta, ma vale almeno per quanto riguarda l’effetto esecutivo, il quale può essere sospeso solo mediante una decisione giudiziaria. Sia come sia, l’omologazione giudiziaria di una convenzione sulle conseguenze del divorzio rende le disposizioni contrattuali esecutive e definitive senz’alcuna differenza giuridica con gli altri dispositivi della decisione di divorzio, sicché acquisiscono la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (consid. 5.4/c).CEF 19.4.2017 N. 14.2016.288
Domanda di esecuzione diretta contro l’autorità regionale di protezione del minore e dell’adulto – irricevibilità
Il compenso adeguato e le spese del curatore sono in linea di massima a carico del patrimonio del pupillo (art. 404 cpv. 1 CC). Quando anticipati dall’autorità regionale di protezione e non recuperati dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, tali costi sono a carico del comune di domicilio della persona interessata. È dunque irricevibile la domanda d’esecuzione volta all’incasso del compenso e delle spese del curatore ove sia diretta contro l’autorità regionale di protezione, che non ha personalità giuridica. La responsabilità per atti od omissioni nell’ambito di una misura di protezione degli adulti incombe in prima linea allo Stato (art. 454 cpv. 3 CC) e non alle autorità regionali di protezione, con facoltà di regresso sugli agenti degli organi di protezione (art. 50 LPMA).
CEF 12.12.2016 N. 15.2016.113
Mediazione obbligatoria decisa dall’Autorità di protezione – distinzione tra mediatore e terapeuta
L’Autorità di protezione nell’ambito delle misure di protezione del figlio può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione. In tal caso rientra nelle competenze dell’Autorità di protezione di indirizzare le parti verso un certo mediatore (che dispone di tutte le qualifiche del caso), di fissare delle condizioni quadro e di porre i necessari obiettivi.
Il mediatore è un facilitatore della comunicazione che, con l’ausilio di tecniche particolari, aiuta le parti a ristabilire la comunicazione, ad ascoltare e capire i bisogni e gli interessi reciproci degli interessati e a trovare da sole una soluzione costruttiva, equa e duratura; il mediatore, inoltre, non offre soluzioni, ma aiuta e assiste gli interessati a trovare la soluzione tagliata su misura per loro. Il mediatore non mette in atto una terapia.
Nel caso è stata respinta la richiesta della madre di nominare quale mediatore lo psicoterapeuta che già si occupa dei bambini.CDP 6.2.2017 N. 9.2016.217
Autorizzazione al trasferimento di minori in un altro cantone – autorità parentale congiunta – effetto sospensivo
Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio all’interno della Svizzera soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore oppure sulle relazioni personali. Anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti: per decidere in tal senso occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento.
Qualora le ripercussioni siano rilevanti, i criteri per autorizzare o meno il trasferimento del luogo di dimora del minore da parte del giudice o dell’autorità di protezione dei minori sono quelli sviluppati dalla giurisprudenza nei casi di trasferimento all’estero.Mantenimento di un figlio maggiorenne agli studi – ulteriore formazione
Una formazione «appropriata» non si esaurisce in un primo ciclo di formazione.
I CCA 23.12.2016 N. 11.2015.2
Filiazione – esercizio delle relazioni personali in un ambiente «neutro»
Luogo in cui deve svolgersi il diritto di visita nel caso di rapporti conflittuali fra i genitori.
I CCA 29.12.2016 N. 11.2015.17
Mantenimento della famiglia e contributi straordinari prestati da un coniuge
Presupposti per riconoscere in esito al divorzio un’equa indennità al coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura superiore a quanto fosse tenuto.
I CCA 5.8.2016 N. 11.2014.27
Protezione dell’unione coniugale – fabbisogno minimo di un coniuge – costi dell’automobile
Criteri per determinare, a un sommario esame, i costi dell’automobile riconosciuti, in casu, nel fabbisogno minimo di un coniuge.
I CCA 20.2.2017 N. 11.2015.114
Mantenimento di un coniuge in caso di separazione – fabbisogno minimo «allargato»
È possibile, se le condizioni economiche delle parti consentono qualche margine, aggiungere, al minimo vitale del diritto esecutivo, altre spese se correlate a quanto è necessario per il sostentamento del coniuge.
I CCA 7.4.2017 N. 11.2015.72
Procedura di divorzio – effetti accessori – impugnabilità della decisione incidentale
Ammissibilità di un ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale relativa agli effetti accessori del divorzio. La condizione del pregiudizio irreparabile dell’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è in concreto soddisfatta.
Il giudice chiamato a decidere il modo di divisione della comproprietà dispone di un ampio margine di apprezzamento. Egli deve anche precisare le modalità di esecuzione dello scioglimento. In tale ambito non è legato alle conclusioni delle parti, a meno che queste abbiano raggiunto un accordo vincolante in proposito o le loro conclusioni concordino.TF 30.1.2017 N. 5A_73/2016
Contributi di mantenimento di un coniuge in caso di separazione – convenzione prematrimoniale
Liceità ed effetti di un accordo prematrimoniale.
I CCA 27.4.2017 N. 11.2015.26
Responsabilità solidale dei coniugi – riscossione – prescrizione del credito – rilascio di ACB nei confronti del marito – decadenza responsabilità solidale della moglie
La responsabilità solidale dei coniugi per i debiti d’imposta viene meno dal momento del rilascio di un attestato di carenza beni (ACB) nei confronti di uno di essi. Nella fattispecie, oltre dieci anni dopo aver ottenuto degli ACB al termine di procedure esecutive promosse nei confronti del marito, l’autorità fiscale cantonale ha chiesto alla moglie il pagamento delle imposte, intraprendendo una ripartizione del debito d’imposta fra i coniugi. Gli ACB emessi nei confronti del marito non fanno tuttavia decorrere un termine di venti anni anche nei confronti della moglie, nei cui confronti non è mai stata avviata una procedura esecutiva. Il diritto di riscossione nei suoi confronti è pertanto prescritto.
CDT 9.2.2017 N. 80.2016.61/62