Pubblicazione: RTiD II 2018
Contributo di mantenimento per il figlio nel diritto internazionale privato La competenza del giudice alla residenza abituale del minore è data per tutto quanto attiene all’affidamento e al diritto di visita in virtù della Convenzione dell’Aia, come pure per quanto attiene ai contributi alimentari in virtù della Convenzione di Lugano. I CCA 28.11.2017 N. 11.2016.18
3. La competenza per territorio del giudice svizzero chiamato a disciplinare l’affidamento della figlia, il diritto alle relazioni personali e il contributo di mantenimento non è più contestata, tanto meno dopo che il tribunale italiano ha accertato con decisione del 5 novembre 2015 «il proprio difetto di competenza giurisdizionale relativamente alle domande concernenti la figlia (…), per essere competente l’Autorità svizzera». Si ricordi ad ogni modo che la Svizzera e l’Italia hanno ratificato entrambe la Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), la quale prevede la competenza del giudice alla residenza abituale del minore per tutto quanto attiene all’affidamento e al diritto di visita (art. 3 lett. b in relazione con l’art. 5 n. 1). La situazione era sostanzialmente identica anche prima del 31 dicembre 2015, quando i rapporti fra la Svizzera e l’Italia erano retti dalla vecchia Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (RS 0.211.231.01; I CCA, sentenza inc. 11.2012.159 del 20 marzo 2014, consid. 8). Analogo principio vale poi in materia di contributi alimentari conformemente all’art. 5 n. 2 lett. a CLug (RS 0.275.12), disposizione che prevede la competenza del giudice al luogo di residenza del creditore.