Pubblicazione: RTiD II-2019 (III. Dirtto di famiglia)
Compatibilità dell’azione revocatoria con le pretese fondate sull’art. 193 CC derivanti dalla modifica del regime matrimoniale Se le condizioni dell’art. 193 CC sono realizzate, l’azione revocatoria è di principio esclusa. In sede di opposizione al sequestro, l’applicabilità della norma dev’essere esaminata soltanto sot-to l’angolo della verosimiglianza (art. 272 LEF), sicché a quello stadio non si pone (ancora) la questione della compatibilità con l’azione revocatoria, fermo restando che le pretese sgorganti dall’art. 193 CC hanno priorità su quelle revocatorie (consid. 10.1). L’art. 193 cpv. 1 CC permette ai creditori, nell’esecuzione promossa contro il coniuge il cui debito è sorto nei loro confronti prima del trapasso dei beni all’altro coniuge, di far pignorare, sequestrare o rientrare nella massa fallimentare i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (consid. 10.2/b). La garanzia dell’art. 193 CC vale per i crediti sorti – anche se non erano ancora esigibili – prima del trapasso dei beni anche se sono posti in esecuzione solo successivamente (consid. 10.3/b). Per l’applicazione dell’art. 193 CC non è necessario che l’attribuzione al¬l’altro coniuge sia stata fatta con l’intenzione di danneggiare i creditori né quindi che il pregiudizio per loro fosse prevedibile (consid. 10.5/a). CEF 25.3.2019 N. 14.2018.144-145
10.1. […] Per il Tribunale federale, è vero, allorquando le condizioni dell’art. 193 CC sono realizzate, l’azione revocatoria è di principio esclusa (DTF 127 III 5 consid. 2/a e i rinvii). E in concreto la sequestrante postula il sequestro dei beni di proprietà della reclamante proprio sulla base dell’art. 193 CC. In sede di opposizione al sequestro, tuttavia, l’applicabilità della norma dev’essere esaminata soltanto sotto l’angolo della verosimiglianza (art. 272 LEF), sicché non si pone (ancora) il problema della concorrenza di tale strumento con l’azione revocatoria, fermo restando, ad ogni modo, che secondo la giurisprudenza appena citata le pretese sgorganti dall’art. 193 CC hanno priorità su quelle revocatorie. Sarà dunque semmai compito del giudice competente di statuire sull’azione revocatoria e di decretarne l’irricevibilità.
10.2. La reclamante obietta ancora che i beni intestati al coniuge possono sì essere pignorati o fatti rientrare nella massa fallimentare del coniuge escusso, ma non possono essere sequestrati (reclamo 1 ad 23 e reclamo 2 ad 26).
a) Secondo l’art. 193 cpv. 1 CC, la costituzione o modificazione del regime dei beni e le li-quidazioni fra i coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere soddisfatti. Se tali beni sono passati in proprietà di uno dei coniugi, giusta il secondo capoverso questi è tenuto al pa-gamento dei debiti nei limiti del valore dei beni ricevuti. Scopo dell’art. 193 CC è di evitare che la libertà contrattuale nell’ambito dei contratti matrimoniali e la possibilità di cambiare in ogni momento il regime matrimoniale durante il matrimonio conformemente all’art. 182 CC sia di pregiudizio ai creditori dei coniugi (HAUSHEER/ AEBI-MÜLLER in: Basler Kommentar, Zi-vilgesetzbuch I, 6a ed. 2018, n. 1 ad art. 193 CC; PHILIPPIN in: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 11 ad art. 193 CC). L’intento legislativo si concretizza o con la possibilità per i creditori di far capo ai valori patrimoniali trapassati malgrado il cambio di proprietà, oppure attraverso la responsabilità accessoria e sussidiaria del coniuge favorito per l’avvenuto arric-chimento qualora i valori patrimoniali non siano più presenti (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 193).
b) L’art. 193 cpv. 1 CC permette ai creditori, nell’esecuzione promossa contro il coniuge il cui debito è sorto nei loro confronti prima del trapasso dei beni all’altro coniuge, di far pignorare e realizzare, rispettivamente rientrare nella massa fallimentare, i beni sottratti come se l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale non fosse avvenuta (DTF 142 III 73 consid. 4.2; PHILIPPIN, op. cit., n. 34 ad art. 193, parla di un «droit de suite»). Con-formemente allo scopo perseguito dalla norma, è di tutta evidenza che tali beni possono pure essere sequestrati a garanzia delle pretese dei creditori prima ch’essi siano pignorati o devoluti loro nel fallimento. Che il Tribunale federale, nella sentenza appena menzionata, non lo indichi esplicitamente non può essere interpretato come un silenzio qualificato. È infatti risaputo che sequestrabilità e pignorabilità degli attivi del debitore seguono sostanzialmente le stesse regole (art. 275 LEF). Ora, beni formalmente intestati a terzi possono essere pignorati non solo se il trapasso è manifestamente abusivo (art. 2 CC) o revocabile (art. 285 segg. LEF), ma pure se sono adempiuti i presupposti dell’art. 193 CC. Perché ciò non dovesse valere anche per il se-questro la reclamante non spiega. La sua censura è pertanto infondata, se non irricevibile.
10.3. La reclamante fa valere (ad 21-22, risp. 24-25) di aver partecipato all’au¬mento dei beni del marito, in particolare prestandogli aiuto nel costruire la sua fortuna, e di aver reso verosimi-le di vantare pretese nei confronti di lui sulla scorta degli art. 163-166 CC, come confermano gli accrediti educativi conteggiati dall’AVS, che attestano la presa a carico dei figli da parte sua. Orbene, il contributo dell’art. 164 CC non è pignorabile e le pretese basate sugli art. 163-165 CC diventano esigibili al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, vale a dire, nella fattispecie, con la sottoscrizione della convenzione matrimoniale, avvenuta prima dell’avvio delle esecuzioni della B. Inc.
a) A parte il fatto che A.B. non specifica precisamente né quantifica le sue asserite pretese matrimoniali, ad ogni modo esse non figurano tra i beni indicati nei decreti di sequestro (sopra ad C e F). La loro pretesa impignorabilità è dunque priva di rilevanza.
b) D’altronde, la garanzia dell’art. 193 CC vale per i crediti sorti – anche se non erano ancora esigibili – prima del trapasso dei beni (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e 4.5). Il momento determi-nante non è quindi, come crede la reclamante, quello dell’avvio delle esecuzioni promosse dal-la B. Inc., bensì quello della nascita della sua pretesa verso B.B., al più tardi il 14 giugno 2004, data del noto riconoscimento di debito (doc. A). Precede così la sottoscrizione della conven-zione matrimoniale, dell’8 luglio 2004 (doc. G). Tra i crediti protetti dall’art. 193 CC non rien-trano quelli del coniuge favorito, che non può pretendere di essere disinteressato su beni pro-pri. Semmai, egli deve rifarsi sui beni dell’altro coniuge. Le eventuali pretese della moglie con-tro il marito non ostano così ai sequestri contestati.
10.4. Per inciso (ad 22, risp. 25) la reclamante scrive che non è necessario intaccare il proprio patrimonio dal momento che la B. Inc. ha a disposizione quello del marito. Essa non rende però verosimile che il patrimonio del marito sia sufficiente a soddisfare il credito della seque-strante né in quale misura. La censura è pertanto priva di pregio.
10.5 . La reclamante (ad 22, risp. 25) allega ancora che al momento della conclusione della convenzione matrimoniale non era possibile prevedere l’esito della «vicenda V. SA», ciò che, secondo la giurisprudenza di questa Camera, escluderebbe il sequestro.
a) Essa misconosce che la giurisprudenza citata riguarda casi di sequestro di beni trasferiti a terzi con atti manifestamente abusivi (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabili (art. 285 e segg. LEF) tendenti a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD II-2018 pag. 846 n. 54c, consid. 6.2/c). Il presup-posto della prevedibilità della lesione degli interessi dei creditori non è invece richiesto ove il trapasso sia simulato (stessa sentenza, consid. 6.2/d, e 14.2017.190 del 7 settembre 2018, con-sid. 6.2). E non lo deve nemmeno essere nei casi in cui il trasferimento dei beni al coniuge ri-cade sotto l’art. 193 CC, giacché per l’applicazione di tale norma non è necessario che l’attribuzione sia stata fatta con l’intenzione di danneggiare i creditori (DTF 142 III 73 consid. 4.2 e i riferimenti). La loro protezione è di conseguenza indipendente da ogni preventiva pre-vedibilità del pregiudizio che l’adozione, la modifica o la liquidazione del regime matrimoniale potrebbero recar loro. Già per questo motivo la doglianza cade nel vuoto.
b) Sia come sia, al momento di firmare la convenzione matrimoniale B.B. pareva ovviamente in grado di prevedere che l’assegnazione alla moglie di beni per ben fr. 1 280 000.– avrebbe potuto compromettere l’impegno da lui assunto qualche giorno prima a favore della B. Inc. per fr. 1 900 848.–.
11. Infine, la reclamante (ad 24 risp. 27) postula la revoca dei sequestri anche perché, dandosi il proprio compossesso sui beni sequestrati, la sequestrante avrebbe dovuto avviare una conte-stazione della sua rivendicazione entro 20 giorni a norma dell’art. 108 LEF. Come si evince però testualmente dalla norma citata (cpv. 2) il termine invocato dev’essere fissato dall’ufficio d’esecuzione, ciò che la reclamante non rende verosimile sia stato fatto in concreto. La reie-zione di quest’ultima censura segna definitivamente la sorte del reclamo.