I regimi matrimoniali

Il regime matrimoniale consiste nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi, dal momento in cui è celebrato il matrimonio fino ad un momento determinato dalle circostanze: la morte di uno dei coniugi, la separazione legale, il divorzio, la nullità del matrimonio ed il passaggio ad un altro regime matrimoniale.

Il diritto svizzero conosce solo tre regimi matrimoniali, senza permettere agli sposi di adottare altre forme di regolamentazione dei loro rapporti puramente finanziari, e sono i seguenti:

Il regime ordinario della partecipazione agli acquisti

Il regime della partecipazione agli acquisti è il cosiddetto regime ordinario, siccome entra in vigore per legge al momento in cui comincia il matrimonio, ossia dalla sua celebrazione civile.

Dal momento in cui ci si sposa e sino ad un motivo di scioglimento del regime matrimoniale (cfr. quanto detto all’inizio) i coniugi non si accorgono di nulla, nel senso che ognuno conserva la proprietà, l’amministrazione ed il godimento dei propri beni. In altre parole, ogni coniuge può decidere a riguardo dei suoi beni:

  • vendere, mettere a pegno, distruggere, regalare, ecc. (ne è proprietario);
  • investire, lasciare deperire, ecc. (ne è l’amministratore);
  • utilizzare, ecc. (gode del suo bene).

Esempio pratico: se il dottor XY, coniugato con la casalinga ZY, dopo aver lavorato per cinque anni, decide di prendersi i propri risparmi e comperarsi una bella automobile di lusso, la moglie non glielo può impedire. Il medico potrà dunque comperare l’auto, utilizzarla, prestarla agli amici, distruggerla, ecc., senza che la signora ZY possa impedirglielo.

Solo nel momento in cui dovesse chiedere il divorzio, la signora ZY potrebbe vantare dei diritti sui beni del dottor XY, compresa la vettura di lusso (se esiste ancora).

Di conseguenza, solo al momento in cui dovesse sussistere un motivo di scioglimento del regime matrimoniale ci si dovrà porre la domanda di come esso è composto.

Le masse che compongono il regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sono:

  • La massa dei beni propri della moglie;
  • La massa dei beni propri del marito;
  • La massa degli acquisti della moglie;
  • La massa degli acquisti del marito.

In particolare, dapprima si stabilisce di chi è proprietà il bene (nel dubbio – ossia senza prove – la legge stabilisce che è da considerare di entrambi i coniugi, in comproprietà) ed in seguito lo si classifica quale bene proprio o acquisto.

N.B. che acquisto non significa “acquistare”, ma è solo un termine per individuare una categoria di beni.

I beni propri:

Il Codice Civile Svizzero (CCS) stabilisce l’elenco dei beni propri all’art. 198 CCS, in modo esaustivo (ossia, non ve ne possono essere altri):

  • Le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge (ad. es. per la moglie il rossetto, i suoi vestiti, ecc., ma non l’automobile da lei usata o beni di un certo valore);
  • i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime (la casa che già apparteneva al marito prima di sposarsi, la cassapanca comperata dalla moglie prima di sposarsi, ecc.);
  • i beni pervenuti ad un coniuge durante il matrimonio per eredità o a titolo gratuito (muore il padre del marito, lasciandogli in eredità l’automobile, la moglie riceve dalle amiche una penna stilografica quale regalo per il suo compleanno, ecc.);
  • le pretese di riparazione morale (l’indennità di torto morale pagata al marito a seguito di un incidente di lavoro dove ha perso una mano, ecc.);
  • i beni acquistati in sostituzione dei beni propri (l’auto di lusso di proprietà della moglie già prima del matrimonio, da lei venduta durante il matrimonio e con il cui ricavato ha comperato un’utilitaria).

Gli acquisti:

L’art. 197 CCS stabilisce in modo non esaustivo (vale a dire che ve ne sono altri) i beni che possono essere definiti quali acquisti; in particolare il principio è che sono acquisti tutti i beni di cui i coniugi sono divenuti proprietari a titolo oneroso (ossia non gratuito):

Gli esempi della legge sono:

  • Il reddito (guadagno del proprio lavoro);
  • Le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale (la rendita AVS, la rendita di cassa pensioni, ecc.);
  • il risarcimento per impedimento al lavoro (l’indennità di disoccupazione, il risarcimento del danno di colui che ci ha danneggiati e che ci ha causato una perdita di guadagno, ecc.);
  • I redditi dei beni propri (gli interessi dei risparmi, gli affitti di appartamenti appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio, ecc.);
  • i beni acquistati in sostituzione degli acquisti (per es. l’auto del marito da lui comperata dopo il matrimonio e che viene da lui sostituita sempre durante il matrimonio).

Una volta determinati i beni di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge e i rispettivi beni propri ed acquisti, si procede alla liquidazione del regime matrimoniale, secondo i seguenti principi:

  • ogni coniuge si riprende i beni di sua proprietà;
  • ogni coniuge deve all’altro metà del valore dei beni di sua proprietà, qualificati come acquisti.

Esempio pratico: Mario e Lucia si sono sposati il 20 settembre 1990; Mario decide di divorziare ed inizia la procedura di divorzio il 20 ottobre 1999. I beni del marito sono: l’auto comperata durante il matrimonio con i suoi risparmi (valore attuale fr. 20’000.–), il suo conto stipendio con un saldo di fr. 50’000.–, la cassapanca antica regalatagli dal padre. I beni della moglie sono: una collana di perle appartenuta già a sua madre, l’arredamento della casa comperato con denaro offertole da suo padre (per fr. 20’000.–).

  • Beni propri della moglie: la moglie si riprende dunque la collana di perle (donazione), l’arredamento della casa (donazione del papà di fr. 20’000.–, con cui ha comperato l’arredamento).
  • Beni propri del marito: il marito si riprende dunque la cassapanca antica (donazione).
  • Acquisti del marito: l’auto di fr. 20’000.– e il conto stipendio (fr. 50’000.–)
  • Acquisti della moglie: nulla.

A titolo di liquidazione del regime matrimoniale, il marito deve alla moglie fr. 35’000.– (ossia la metà di fr. 20’000.– + fr. 50’000.–).

Il regime della separazione dei beni

Il regime della separazione dei beni è un regime matrimoniale che i coniugi possono adottare sia all’inizio del matrimonio sia durante lo stesso. L’accordo di separazione dei beni deve necessariamente essere sottoscritto da un notaio, siccome riveste la cosiddetta forma pubblica o notarile o autentica (sono tutti sinonimi).

Il regime della separazione dei beni è molto semplice, siccome permette ai coniugi di essere completamente indipendenti l’uno dall’altro, nel senso che anche al momento in cui si dovrà sciogliere (per morte, divorzio, ecc.) il regime è considerato come già sciolto, poiché ogni coniuge non fa che riprendere i beni di sua proprietà, senza che vi sia più distinzione tra beni propri o acquisti.

Le uniche masse che compongono il regime matrimoniale della separazione dei beni sono:

  • La massa dei beni propri della moglie;
  • La massa dei beni propri del marito.

Al momento dello scioglimento del regime, tutto è già stato liquidato, siccome non vi sono beni che devono essere ripartiti secondo le regole del regime matrimoniale, bensì si tratterà unicamente di chiarire a chi appartiene cosa.

Il regime della comunione dei beni

Il regime della comunione dei beni è un regime matrimoniale molto raro in pratica. Come per la separazione dei beni, per poterlo adottare deve necessariamente essere sottoscritto da un notaio, siccome riveste la cosiddetta forma pubblica o notarile o autentica.

Le masse che compongono il regime matrimoniale della comunione dei beni sono:

  • La massa dei beni propri della moglie;
  • La massa dei beni propri del marito;
  • La massa dei beni comuni.

Tuttavia i beni propri del regime della partecipazione agli acquisti sono differenti rispetto a quelli della comunione dei beni.

Ciò che caratterizza il regime della comunione dei beni è che, salvo eccezioni, tutti i beni dei coniugi formano un’unica sostanza, che appartiene indistintamente ad entrambi, tanto che ognuno di essi non può disporne senza il consenso dell’altro.

La massa dei beni comuni è dunque assai consistente, mentre i beni propri di ciascun coniuge saranno ben ridotti; la legge prevede infatti che gli unici beni che rimangono propri dei coniugi che vivono in regime di comunione dei beni sono:

  • i beni che servono esclusivamente all’uso personale di uno dei coniugi (per es. vestiti, gioielli di famiglia, ecc.), nonché le pretese di torto morale;
  • le donazioni di terzi.

Quanto sopra sta a significare che quando due persone si sposano, salvo gli effetti personali, tutti i beni vanno a comporre un solo ed unico patrimonio, che appartiene indistintamente all’uno e all’altro coniuge.

Al momento dello scioglimento del regime matrimoniale, ogni coniuge si riprenderà i propri beni, mentre i beni comuni saranno divisi a metà; tuttavia, se il regime viene sciolto per divorzio o separazione legale, ogni coniuge riprende i beni comuni che nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti sarebbero stati suoi beni propri e ciò per evitare chiari abusi; i beni comuni restanti saranno ancora divisi a metà.

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