La procedura di divorzio (e separazione coniugale) dipende dalla causa di divorzio. L’attuale diritto riduce a sole tre le cause (motivi) di divorzio (e separazione coniugale):
- su richiesta comune (art. 111 CC e art. 112 CC);
- su domanda unilaterale dopo due anni di vita separata (art. 114 CC);
- per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC).
N.B. qui di seguito si utilizzerà per praticità solo la parola divorzio, ma la procedura si riferisce anche alla separazione coniugale.
Se il divorzio non è litigioso, nel senso che i coniugi trovano un accordo su tutti i punti, sia sulla pronuncia del divorzio, sia sulle relative conseguenze accessorie (affidamento dei figli, autorità parentale, contributi alimentari, liquidazione del regime matrimoniale, ecc.), allora si sarà in presenza del cosiddetto divorzio su richiesta comune con accordo completo. Nel caso in cui i coniugi fossero d’accordo solo su alcuni punti (ad es. la pronuncia del divorzio, l’affidamento dei figli, ma non sui contributi di mantenimento), allora si sarà in presenza di un divorzio su richiesta comune con accordo parziale. Vi è poi la terza possibilità: quella del divorzio su richiesta unilaterale, quando i coniugi non si trovano d’accordo neppure sul principio del divorzio, ossia la volontà comune di divorziare.
Ma andiamo con ordine.
Per le procedure pendenti prima del 31.12.2010 vale ancora la vecchia procedura cantonale
A) Il divorzio (o la separazione coniugale) su richiesta comune con accordo completo
La procedura risulta essere la seguente:
La richiesta comune di divorzio può essere presentata al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi; la domanda deve essere firmata da entrambi i coniugi e devono essere allegati determinati documenti.
Approfondimento: Modalità e forme della domanda comune di divorzio con accordo completo (avv. Massimo Romerio, Pretore aggiunto) (Attenzione: l’articolo è stato scritto quando era ancora in vigore il codice di procedura civile ticinese, ossia prima del 31.12.2010, per cui in parte oggi non è più attuale).
B) Il divorzio (o la separazione coniugale) su richiesta comune con accordo parziale
Nel caso in cui i coniugi non fossero d’accordo su tutti i punti della convenzione, ad es. siano d’accordo di divorziare, che i figli siano affidati alla madre, che siano fissate determinate relazioni personali del padre e i contributi di mantenimento, ma non si accordino sugli alimenti a favore della moglie e su determinate pretese di liquidazione del regime matrimoniale, allora si deve procedere tramite la cosiddetta procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale, che così schematizzo.
Come per la richiesta a comune di divorzio con accordo completo, quella con accordo parziale può essere presentata al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi; la domanda deve essere firmata da entrambi i coniugi e i documenti da allegare sono i medesimi che in caso di accordo completo, con la precisazione che i coniugi produrranno al giudice una convenzione relativa ad un accordo parziale.
C) Il divorzio (o la separazione coniugale) su azione di un coniuge
Nel caso in cui i coniugi non fossero d’accordo neppure sul principio di divorziare, allora il coniuge che desidera comunque procedere con un divorzio dovrà far capo all’azione unilaterale, che così schematizzo.
Estratto del Codice Civile Svizzero concernente le normative sul divorzio