Il 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio e le novità certo non mancano. Esistono infatti grandi cambiamenti rispetto al diritto anteriore, che risale al 1907 e costituiva in Europa la legge più vecchia in materia di divorzio. Le novità sono di natura sostanziale e di natura procedurale. Di particolare interesse è pure il diritto transitorio; non dimentichiamo inoltre che il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero, il quale ha sostituito i 26 codici cantonali precedentemente in vigore.
Novità di natura sostanziale
- E’ diventato possibile inoltrare una domanda di divorzio su richiesta comune (procedura schematica e spiegazione), senza più dover avere necessariamente due parti;
- I divorzi sono ora pronunciati dal giudice indipendentemente dalla colpa dell’uno o dell’altro coniuge;
- Ogni coniuge si può opporre al divorzio se al momento dell’introduzione della causa non saranno passati quattro anni (dal 1. giugno 2004 due anni) di separazione di fatto;
- La prestazione di libero passaggio accumulata durante il matrimonio dai coniugi viene divisa a metà, nel senso che ad ognuno spetterà la metà di quella dell’altro;
- Il diritto a ricevere un contributo di mantenimento (alimenti) dopo il divorzio dipende ora unicamente da fattori oggettivi e non più anche dalla colpa;
- Il contributo di mantenimento dopo la pronuncia del divorzio può essere stabilito anche condizionato ed in certi casi si può chiederne l’aumento.
- E’ prevista la possibilità di garantire il contributo di mantenimento dopo il divorzio;
- Vi è ora la possibilità da parte dei genitori divorziati di chiedere di esercitare l’autorità parentale congiunta sui figli, indipendentemente dal fatto che siano affidati all’uno o all’altro genitore;
- Anche ai genitori non sposati è possibile attribuire l’autorità parentale comune sui figli;
- Durante la procedura di divorzio i figli devono ora essere sentiti obbligatoriamente dal Giudice (cfr. pretura_001 e appello_002), salvo se l’età o altri motivi gravi vi si oppongano;
- Durante la procedura di divorzio il Giudice deve esaminare se deve nominare ai figli un curatore che li rappresenti (cfr. pretura_002);
- La donna divorziata ha ora tempo un anno dal divorzio per poter decidere se riprendere il suo cognome da nubile o che aveva prima del matrimonio;
- Eventuali disposizioni a causa di morte adottate da un coniuge a favore dell’altro (v. testamento, contratto successorio, ecc.) decadono ora per legge al momento del divorzio, a meno che siano state redatte durante la procedura medesima;
- In presenza di figli o per altri gravi motivi, con la legge nuova il Giudice può attribuire ad uno dei coniugi i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo ad un alloggio famigliare, rispettivamente attribuire a uno dei coniugi un diritto di abitazione per una durata limitata sull’alloggio familiare in proprietà dell’altro coniuge, dietro indennità di quest’ultimo.
- E’ stata eliminata la presunzione secondo cui l’ex marito è presunto padre del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio per divorzio;
- Dopo il divorzio, l’autorità Tutoria (in Ticino, la Commissione Tutoria Regionale competente – dal 1° gennaio 2013 Autorità Regionali di Protezione) può richiamare ai loro doveri i genitori e anche i figli, dando loro istruzioni qualora il diritto di visita non sia esercitato, sia impedito o risulti nocivo per i figli;
- Il genitore che non ha la custodia dei figli, ha comunque il diritto di ottenere informazioni dall’altro genitore o da terzi sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e di essere sentito prima che delle decisioni importanti siano prese per lo sviluppo del figlio;
- Il genitore che non esercita il diritto di visita può essere costretto a versare un contributo di mantenimento superiore;
Novità di natura procedurale
- La causa può essere introdotta a scelta davanti al Giudice del luogo di domicilio del coniuge richiedente o di domicilio dell’altro coniuge;
- Non è più obbligatorio l’esperimento di conciliazione;
- Si possono ora invocare fatti nuovi e nuove prove davanti all’autorità di ricorso cantonale, che in Ticino è il Tribunale d’appello;
- Le convenzioni sulle conseguenze accessorie al divorzio devono essere omologate dal Giudice; tuttavia sotto il nuovo diritto tali convenzioni dovranno contenere obbligatoriamente dei dati formali, quali il reddito e la sostanza di ciascun coniuge, ecc.
Il diritto transitorio
- La celebrazione del matrimonio, gli effetti del fidanzamento e i requisiti per il matrimonio sono retti dal nuovo diritto, sin dalla sua entrata in vigore;
- Le procedure di divorzio iniziate prima del 31 dicembre 1999 sono disciplinate dalla nuova legge e sono possibili conclusioni derivanti dal cambiamento del diritto applicabile, anche dinanzi al Tribunale d’appello;
- Se uno dei due coniugi si oppone al divorzio domandato dall’altro, il Giudice dovrà respingere la domanda di divorzio se al 1° gennaio 2000 i coniugi non saranno separati di fatto da almeno quattro anni (dal 1. giugno 2004 il termine di separazione è stato ridotto a due anni: la norma transitoria che regola il diritto transitorio è prevista all’ art. 7c del Titolo Finale del Codice Civile);
- Le procedure di divorzio che inizieranno dopo il 1° gennaio 1999 sono rette dalla legge nuova;
- Le procedure di modifica di una sentenza di divorzio sono rette dalla legge esistente al momento della pronuncia del divorzio, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai figli e alla procedura, argomenti che saranno per contro trattati con il nuovo diritto;
- A partire dal 1° gennaio 2000, i genitori non sposati o divorziati possono chiedere assieme all’autorità tutoria il conferimento dell’autorità parentale congiunta;