Misure urgenti

Va subito premesso che con l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio il 1° gennaio 2000, non vi sono state grosse novità sotto il profilo delle misure urgenti, nel senso che nel suo contenuto l'art. 145 vCC è molto simile al successivo art. 137 CC. Dal 1° gennaio 2011 anche tale articolo è stato abrogato e risultano ora applicabili gli art. 261 e segg. CPC.

Le misure urgenti sono dunque quelle decisioni che il giudice prende per la salvaguardia della famiglia. I coniugi possono decidere di separarsi di fatto già prima della decisione del giudice, senza che vi sia la possibilità di essere accusati di abbandono del tetto coniugale. Il giudice avrà il compito di decidere altri aspetti conseguenti a tale separazione di fatto. In particolare dovrà decidere sull'affidamento dei figli, sui contributi alimentari, sui rapporti patrimoniali in genere della famiglia.

Prendiamo un caso concreto, assai diffuso: i coniugi sono sposati da 5 anni, hanno due figli di 2 e di 4 anni, la madre è casalinga e il padre lavora con uno stipendio sufficiente a mantenere la famiglia. A seguito di divergenze divenute insormontabili, il marito lascia l'abitazione coniugale e si trasferisce momentaneamente in un monolocale: non vuole versare un solo centesimo di alimenti alla moglie, siccome la ritiene responsabile dei loro litigi. A questo punto la moglie, senza risorse, non potrà far altro che chiedere l'intervento del giudice ed in particolare chiederà verosimilmente l'attribuzione formale dell'abitazione coniugale, l'affidamento dei due figli e un adeguato contributo di mantenimento sia per i figli che per sé.

Evidentemente queste sono le misure più urgenti e comuni, ma non si deve pensare che siano le uniche che l'interessato possa chiedere. Vi possono infatti essere ben altri motivi che possono spingere i coniugi a chiedere altre misure urgenti, quali ad es. il blocco dei conti bancari, la diffida ai debitori (imponendo ai creditori del coniuge che deve gli alimenti di versare il dovuto al creditore e non all'altro), la proibizione ad avvicinarsi all'abitazione coniugale, la sospensione del diritto di visita, ecc. Il tutto dipenderà dalle circostanze concrete.

Ricordiamo schematicamente quali sono le misure urgenti che un coniuge può chiedere al giudice:

  • L'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, a prescindere di chi dei due coniugi sia proprietario o titolare del contratto di locazione;
  • L'affidamento dei figli;
  • La determinazione di un adeguato diritto di visita: se del caso la sua limitazione o soppressione (in casi gravi);
  • Un contributo alimentare adeguato per sé e per i figli;
  • L'ordine fatto all'altro coniuge di non avvicinarsi all'abitazione coniugale;
  • Il blocco degli averi dell'altro coniuge: ad es. il blocco dei conti bancari, delle azioni della società, ecc.
  • La menzione del blocco del registro fondiario, teso ad evitare che uno dei due coniugi (il proprietario) possa vendere dei terreni o case di sua proprietà;
  • La diffida ai debitori, ossia l'ordine impartito ai debitori di un coniuge di non pagargli il dovuto, ma di trattenerlo e pagarlo all'altro coniuge (ad es. l'ordine impartito al datore di lavoro del marito di trattenere dal salario di quest'ultimo gli alimenti dovuti alla moglie e versarli direttamente a quest'ultima);
  • La richiesta di stilare un inventario da parte di un notaio sui beni della famiglia;
  • Ogni altra domanda che possa essere ritenuta dal giudice sufficientemente urgente ed opportuna.

Esistono naturalmente anche problemi urgenti che non necessitano l'intervento del giudice, ma piuttosto altri tipi di autorità o di aiuti: in tal senso cfr. gli indirizzi utili.

Approfondimento procedurale

 

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